Cassazione Penale, Sentenza n. 38889/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, entrambi medici, erano stati condannati in appello per omicidio colposo (decesso del paziente Marcello Manca il 26/02/2012) per avere omesso di riconoscere una crisi ischemica notturna e di adottare misure salvifiche (intubazione o trasferimento in struttura con rianimazione), limitandosi a somministrare zucchero e attendere fino al decesso. In cassazione hanno contestato, con cinque motivi, (1) violazione degli artt. 40 e 589 c.p. per errata valutazione del nesso causale (accusa di uso esclusivo della probabilità statistica e mancato ricorso alla probabilità logica), (2) travisamento della prova e persistenza del ragionevole dubbio sulla percentuale di efficacia dell'intervento salvifico, (3) errata interpretazione della letteratura scientifica peritale, (4) inosservanza degli artt. 43 e 590-sexies c.p. e dell'art. 3 della legge n.189/2012 (c.d. legge Balduzzi) con mancata valutazione dell'assenza di colpa grave, e (5) intervenuta prescrizione del reato (fatto 26/02/2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'intervenuta causa estintiva per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il termine di prescrizione è stato calcolato in scadenza il 6 gennaio 2020 (fatto 26/02/2012 + 7 anni e 6 mesi = 26/08/2019, maggiorato di 105 giorni di sospensione per richiesta di rinvio dal 17/12/2015 al 31/03/2016 e di ulteriori 28 giorni di sospensione dal 23/10/2017 al 20/11/2017). La Corte ha ritenuto superfluo ogni approfondimento sul merito e sulle doglianze dei ricorrenti in ragione della maturata prescrizione; non sono emerse esigenze per una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'esistenza della causa estintiva (prescrizione) maturata successivamente alla sentenza impugnata e per annullare senza rinvio; precisa che, se sussiste la causa estintiva, non è necessario esaminare o rimuovere nullità e non si procede al rinvio.
art. 40 cod. pen.
Riferita nelle doglianze relative al nesso di causalità; i ricorrenti sostenevano che i giudici di merito avrebbero applicato erroneamente i criteri di accertamento del nesso causale.
art. 589 cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio colposo: citata come capo di imputazione e come riferimento per le censure sul nesso di causalità tra condotta omissiva dei sanitari e decesso.
art. 43 e art. 590-sexies cod. pen.; art. 3 legge 8 novembre 2012, n. 189 ("legge Balduzzi") e D.L. 13 settembre 2012, n. 158
Rilevanti per il tema della responsabilità professionale sanitaria: i ricorrenti invocavano l'applicazione di criteri di valutazione della colpa (compresa la distinzione tra colpa lieve e colpa grave). La Corte ricorda che per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge Balduzzi occorre valutare se la condotta si discosti da linee guida o buone pratiche e se ciò integri imperizia, negligenza o imprudenza, non procedendo però all'esame per effetto della prescrizione.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) e Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che, in presenza di causa di estinzione del reato sopravvenuta, non è necessario esaminare nullità e che l'applicabilità immediata della causa estintiva esclude il rinvio per accertamenti di merito; inoltre chiarisce i limiti per la pronuncia di assoluzione 'di mera constatazione'.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione della Corte di Cassazione, la Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in tale caso non è necessario esaminare nel merito le doglianze sull'accertamento dei fatti.
- La computazione della prescrizione deve tenere conto di sospensioni del termine dovute a richieste di rinvio e altre cause legalmente previste: errori nella computazione possono essere decisivi e vanno sempre verificati e documentati.
- In materia di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso causale richiede valutazione sia della probabilità statistica che della probabilità logica (analisi complessiva delle condizioni del paziente e delle circostanze concrete); le contestazioni tecniche sulla perizia e sulla letteratura scientifica sono rilevanti ma possono restare ininfluenti se sopravviene una causa di estinzione del reato.
- Per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge Balduzzi occorre che il giudice valuti se la condotta del sanitario sia conforme o meno a raccomandazioni/linee guida o buone pratiche cliniche e se l'eventuale deviazione integri imperizia, negligenza o imprudenza e di quale gravità (colpa lieve o grave).
- In Cassazione alcune censure sono inammissibili se basate su fatti non dedotti o su valutazioni di merito manifestamente infondate; tuttavia la presenza di una prescrizione sopravvenuta rende spesso irrilevanti tali questioni sostanziali.
- Quando si è difesi in procedimenti penali con profili di prescrizione possibili, è strategico calcolare e documentare immediatamente i termini di prescrizione (inclusi eventuali periodi di sospensione) e, se del caso, sollevare il tema in fase di udienza per ottenere una decisione rapida sulla causa estintiva.
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