Cassazione Civile, Ordinanza n. 27988/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente venditore)
La controversia
La lite nasce da due contratti preliminari di compravendita immobiliare stipulati nel 1998, aventi ad oggetto un immobile in Canicattì e un immobile in Torino. La promissaria acquirente convenne in giudizio la controparte chiedendo l’esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c., ottenendo in primo grado una decisione favorevole. In appello, però, la sentenza fu prima annullata per nullità della notificazione dell’atto introduttivo e poi, nel giudizio rescissorio, la Corte d’appello ritenne che i preliminari fossero nulli per illiceità della causa, poiché gli immobili promessi in vendita costituivano l’ingiusto profitto derivante da un’attività usuraria e il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c., rigettando quindi la domanda ex art. 2932 c.c. La ricorrente per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di ammissibilità dell’appello proposta in precedenza; 2) nullità dell’atto di appello per genericità e violazione degli artt. 112, 342, 163 e 164 c.p.c.; 3) riproposizione della nullità dell’appello per mancanza di petitum e compiutezza; 4) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello utilizzato e/o acquisito d’ufficio sentenze penali che sarebbero state tardivamente prodotte; 5) travisamento della prova e vizio motivazionale, poiché la ricorrente sosteneva che negli atti penali vi fosse stata una sua assoluzione per non avere commesso il fatto, incompatibile con la ricostruzione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le difese della parte intimata per tardività del controricorso e della memoria, ma ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che il vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione, nel ricorso, delle domande o eccezioni e degli atti in cui sono state formulate; inoltre, ha confermato che l’atto di appello era comprensibile nel suo contenuto complessivo e che il giudice di merito può interpretare le impugnazioni alla luce della finalità sostanziale perseguita, anche se le conclusioni siano sintetiche o non perfettamente compiute. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi quarto e quinto, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove: la Corte territoriale aveva infatti motivato in modo autonomo l’utilizzo del materiale probatorio proveniente dal processo penale, nel rispetto del principio di autonomia tra processo civile e penale, valorizzando l’intero compendio degli atti penali, la mancata prova del pagamento del prezzo e le presunzioni sulla reale funzione dei preliminari, ritenuti strumenti di garanzia reale in violazione dell’art. 2744 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
è il rimedio azionato per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché i preliminari sono stati ritenuti nulli.
art. 2744 c.c.
il divieto del patto commissorio è stato richiamato come parametro eluso dai contratti preliminari, qualificati come strumento per costituire una garanzia reale a favore del promissario acquirente.
art. 395 n. 4 c.p.c.
è il rimedio di revocazione utilizzato dalla parte che aveva visto annullata la precedente decisione d’appello.
art. 370 c.p.c.
la sua violazione per tardività del controricorso ha comportato l’inammissibilità delle difese della parte intimata.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il ricorso non riportava in modo specifico le eccezioni asseritamente ignorate e perché il giudice di merito aveva implicitamente deciso sul punto.
art. 342 c.p.c.
richiamato per contestare la specificità dell’atto di appello; la Corte ha però ritenuto sufficiente la sua complessiva intellegibilità.
art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto della citazione/appello; la Corte ha escluso la nullità per asserita genericità.
art. 164, comma 4 c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità dell’atto introduttivo per petitum omesso o incerto; la Corte ha escluso che tale vizio sussistesse.
art. 345 c.p.c.
richiamato per censurare l’utilizzo di documenti e sentenze penali; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e ha precisato che il giudice civile può utilizzare il materiale probatorio proveniente da altro processo secondo i principi consolidati.
art. 295 c.p.c.
menzionato nel motivo relativo alla pretesa illegittima acquisizione del materiale probatorio, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla prova; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da un corretto apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente la domanda o eccezione trascurata, il relativo atto processuale e la sua decisività; la Corte non può ricercare autonomamente gli atti.
- L’atto di appello non è nullo per il solo fatto che le conclusioni siano sintetiche o non perfettamente strutturate, se dal contenuto complessivo dell’atto, dai motivi e dalla finalità perseguita emerge con chiarezza la critica alla sentenza di primo grado.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata e non richiede necessariamente la redazione di un progetto alternativo di decisione.
- L’omessa pronuncia può risultare anche implicitamente esclusa quando l’accoglimento della questione non esaminata sarebbe incompatibile con la struttura logico-giuridica della decisione adottata.
- Nel processo civile il giudice può utilizzare liberamente, per il proprio convincimento, il materiale probatorio formato in altro giudizio, anche penale, purché ne valuti autonomamente il contenuto e non si arresti alla qualificazione data dal giudice penale.
- Il vizio di travisamento della prova o la doglianza sulla ricostruzione dei fatti è inammissibile in cassazione quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Un contratto preliminare può essere dichiarato nullo per illiceità della causa quando, in base agli elementi acquisiti, risulti utilizzato come strumento per costituire una garanzia reale in funzione elusiva del divieto di patto commissorio.
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