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Sentenza

Sentenza n. 2190/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato prot. n. 1513 del 03.02.2026, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 27.01.2026; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202600875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato che prevedeva la copertura integrale dell'orario scolastico, ma cui era stata data esecuzione mediante l'assegnazione effettiva di sole 18 ore di sostegno su 30

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2025-2026 e gli atti connessi, chiedendo l'accertamento del diritto della minore, riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, pari a 30 ore settimanali. Il ricorso era fondato sull'asserita erronea indicazione o applicazione del numero di ore di sostegno: la ricorrente aveva rappresentato che, a fronte della necessità di copertura integrale risultante dal PEI e dal verbale del GLO, alla minore erano state concretamente assegnate soltanto 18 ore. Il Collegio ha riqualificato la fattispecie, ritenendo che il PEI fosse formalmente coerente con la necessità di 30 ore, ma fosse stato disatteso nella sua esecuzione dall'amministrazione scolastica. Il verbale del GLO del 27 gennaio 2026 attestava sia la richiesta del dirigente scolastico di 30 ore in deroga sia la necessità, unanimemente riconosciuta, della copertura integrale dell'orario; l'amministrazione, pur costituita, non aveva contestato tali circostanze. La questione centrale riguardava quindi la legittimità dell'assegnazione concreta di un numero di ore inferiore a quello risultante dal PEI, in presenza di una disabilità grave e di una documentata esigenza di sostegno continuo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha accertato il diritto della minore a essere assistita da insegnanti di sostegno per un numero di ore corrispondente all'intero orario di frequenza scolastica e ha condannato l'amministrazione scolastica competente ad attribuire tale copertura. Il Collegio ha ritenuto illegittima la condotta amministrativa perché contrastante con il PEI, che riconosceva espressamente la necessità della copertura totale, e con il verbale del GLO. Ha chiarito che il diritto al sostegno scolastico è costituzionalmente garantito e non può essere negato o ridotto per carenze di organico, difficoltà organizzative o insufficienza di risorse finanziarie; l'amministrazione può discostarsi dalla proposta solo sulla base di una corretta istruttoria e di un'adeguata motivazione, non presenti nel caso concreto. Non è stata ravvisata negligenza del dirigente scolastico, che aveva tempestivamente richiesto l'assegnazione di 30 ore in deroga, ma ciò non escludeva l'illegittimità dell'assegnazione effettiva di sole 18 ore da parte dell'amministrazione scolastica. È stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione. In caso di inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 104/1992

    La disposizione collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni e ai sostegni necessari per la piena inclusione; nel testo vigente, il sostegno intensivo ricorre quando la compromissione rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024

    Definisce i sostegni come servizi, interventi, prestazioni e benefici individuati per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, graduati anche in funzione della frequenza, durata e continuità.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Attribuisce al PEI, elaborato e approvato dal GLO, la funzione di individuare obiettivi, modalità del sostegno didattico e proposta del numero di ore necessarie in relazione al progetto educativo individualizzato.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    È richiamato quale base normativa del PEI e della programmazione degli interventi di inclusione scolastica.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di impartire le misure idonee ad assicurare l'attuazione della pronuncia e l'effettività della tutela, compresa la fissazione di un termine e la previsione di un commissario ad acta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 81 Cost.

    Il vincolo di copertura finanziaria grava sul legislatore e non può essere invocato per negare in sede giudiziaria l'attuazione di diritti costituzionalmente garantiti.

  • artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.

    Sono richiamati quali fondamenti costituzionali dell'inclusione scolastica e del diritto all'istruzione della persona con disabilità.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Il TAR ne ha ritenuto applicabile il principio al commissario ad acta nominato nel caso concreto, ponendo le eventuali spese della funzione commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il numero di ore di sostegno individuato nel PEI, quando fondato sulle esigenze individuali dell'alunno e sulla proposta del GLO, non può essere ridotto nella concreta assegnazione dall'amministrazione sulla base di carenze di organico, difficoltà organizzative o insufficienza di risorse finanziarie.
  • Il diritto dell'alunno con disabilità al sostegno scolastico è un diritto costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato; la tutela del diritto prevale sulle esigenze di equilibrio di bilancio e l'amministrazione deve predisporre le risorse necessarie, anche mediante assegnazioni in deroga.
  • La mancata concreta attribuzione di ore di sostegno inferiori a quelle previste dal PEI è illegittima quando contrasta con la documentazione individuale e con le determinazioni del GLO; essa è assimilabile, quanto alla tutela, alla mancata o incompleta redazione del PEI o all'indicazione in esso di un numero inadeguato di ore.
  • L'amministrazione può discostarsi dalla proposta di sostegno risultante dal PEI soltanto mediante un'istruttoria adeguata e una motivazione specifica sulle esigenze dell'alunno e sulle risorse necessarie; non è sufficiente richiamare genericamente vincoli organizzativi o finanziari.
  • Il PEI è lo strumento principale di programmazione dell'inclusione scolastica e le ore di sostegno devono essere determinate in funzione esclusiva delle esigenze dell'alunno titolare del PEI, con coerenza tra bisogni documentati, obiettivi individualizzati e risorse richieste.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine di assegnare il sostegno entro il termine fissato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta per assicurare l'effettività della tutela del diritto all'inclusione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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