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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28275/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stato richiesto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione della disciplina sul trasporto di rifiuti, perché nei formulari di accompagnamento sarebbero stati indicati dati incompleti o inesatti, in particolare la quantità dei rifiuti espressa in metri cubi invece che in kg o litri. I destinatari dell'ingiunzione proposero opposizione sostenendo che il provvedimento fosse insufficiente nella motivazione, che la compilazione dei formulari fosse conforme al modello regolamentare perché recava l'indicazione 'peso da verificarsi a destino', che non vi fosse colpa per aver confidato nella regolarità delle norme secondarie e che comunque dovesse applicarsi la sanzione più lieve prevista per indicazioni solo formalmente incomplete o inesatte; in subordine, invocavano l'unicità della violazione e quindi una sola sanzione maggiorata anziché più sanzioni distinte. I giudici di merito respinsero l'opposizione e la Corte di cassazione è stata investita di tre motivi: violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione dell'ordinanza; violazione della disciplina sui formulari e erronea esclusione della buona fede; violazione dell'art. 52 D.lgs. 22/1997 e dell'art. 8 L. 689/1981 per l'applicazione della sanzione più grave e per il cumulo materiale delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza fosse adeguata perché consentiva di individuare i fatti contestati, il numero delle violazioni e il criterio di calcolo della sanzione; ha affermato che in sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di congruità della sanzione entro i limiti edittali. Quanto al merito della violazione, ha ribadito che la disciplina sul trasporto dei rifiuti impone l'indicazione della quantità in partenza in kg o litri, mentre la dicitura relativa alla verifica a destino ha solo funzione integrativa e non sostitutiva; l'omessa indicazione del peso rende applicabile la sanzione più grave per dati mancanti, non quella attenuata per dati formalmente incompleti ma comunque ricostruibili. Ha inoltre escluso l'affidamento scusabile, ricordando che la colpa è normalmente presunta nelle sanzioni amministrative e che l'errore sulla liceità deve essere inevitabile e incolpevole. Infine, ha confermato la pluralità delle sanzioni per trasporti autonomi distinti, escludendo l'applicazione analogica della continuazione e applicando il cumulo materiale; ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    La motivazione dell'ordinanza sanzionatoria è sufficiente se consente di individuare il fatto contestato, le violazioni e il criterio di determinazione della sanzione; non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata.

  • D.lgs. 22/1997, art. 15

    Il formulario di identificazione dei rifiuti deve contenere, tra l'altro, origine, tipologia e quantità del rifiuto; la quantità deve risultare già alla partenza.

  • D.lgs. 22/1997, art. 52, comma 3

    Punisce il trasporto di rifiuti senza formulario oppure con formulario contenente dati incompleti o inesatti; nel caso deciso è stata ritenuta applicabile la fattispecie più grave per omissione della quantità.

  • D.lgs. 22/1997, art. 52, comma 4

    Si applica la sanzione meno grave quando il formulario è formalmente incompleto o inesatto ma contiene comunque gli elementi necessari per ricostruire le informazioni dovute; non opera se manca del tutto un dato essenziale.

  • D.M. 145/1998, allegato B, n. 6

    L'indicazione 'peso da verificarsi a destino' non sostituisce l'indicazione della quantità in partenza in kg o litri, ma è solo aggiuntiva e funzionale al controllo ex post.

  • L. 689/1981, art. 8

    In materia di sanzioni amministrative, il cumulo giuridico richiede un'unica azione od omissione; per condotte materialmente distinte si applica il cumulo materiale.

  • L. 689/1981, art. 8-bis

    La disciplina sulla reiterazione non incide sul principio secondo cui, in presenza di condotte distinte, non si applica la continuazione in via analogica.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione la verifica giudiziale investe il rapporto sanzionatorio e non la sola legittimità formale del provvedimento; la motivazione è sufficiente se consente di comprendere fatti contestati, numero delle violazioni e criterio di calcolo della sanzione.
  • In materia di sanzioni amministrative, la scelta della misura della sanzione entro il minimo e il massimo edittale è rimessa al potere discrezionale del giudice e non richiede una specifica e analitica esposizione dei criteri adottati, purché emerga che la valutazione sia stata compiuta.
  • Quando la disciplina speciale impone l'indicazione di un dato essenziale in un documento di accompagnamento, l'indicazione di un dato diverso o di una formula di verifica successiva non può sostituire il requisito previsto dalla legge o dal regolamento.
  • L'errore sulla liceità della condotta può escludere la colpa nell'illecito amministrativo solo se è inevitabile e incolpevole, e normalmente non basta il semplice affidamento soggettivo del trasgressore, specie se operante in un settore professionalmente regolato.
  • In presenza di plurime condotte materiali autonome, la disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni non si applica in via analogica: si procede al cumulo materiale, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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