Sentenza n. 207/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento del diritto, con la conseguente condanna al pagamento, a carico delle controparti e in favore dei ricorrenti, circa la restituzione della somma di € 7.890,00, pagata a titolo di oblazione, per la domanda in sanatoria di abusi edilizi, di cui alla legge n. 326/2003 e L.R. n. 28/2003 (-OMISSIS- del 30.3.2004), a seguito di demolizione del manufatto abusivo e conseguente rinuncia alla domanda di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato rimborso di una somma versata a titolo di oblazione per una domanda di condono edilizio, nonostante l'accertamento del relativo credito da parte del Comune
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni finanziarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione di € 7.890,00, versati a titolo di oblazione per una domanda di sanatoria di abusi edilizi presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 28/2003, dopo la demolizione del manufatto e la rinuncia alla domanda di condono. Hanno domandato anche interessi legali e rivalutazione monetaria dall'11 ottobre 2017. Il Comune aveva accertato il credito e incaricato il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere al rimborso, che era stato effettuato per altra somma ma non per quella oggetto del giudizio. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, la prescrizione del diritto. Il TAR ha rilevato d'ufficio dubbi sulla propria giurisdizione e ha sottoposto la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; le parti hanno depositato memorie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che il Comune avesse già esercitato il potere amministrativo, accertando il credito dei ricorrenti, sicché non residuava alcun potere discrezionale o autoritativo sulla spettanza della somma. La controversia riguarda quindi la ripetizione di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e non una questione sulla regolarità del procedimento di sanatoria o sulla determinazione dell'oblazione. La giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 35, comma 16, della legge n. 47/1985, applicabile al condono del 2003 per effetto dell'art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, non si estende alla domanda di restituzione proposta dopo la conclusione del procedimento o la rinuncia al condono. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La questione della prescrizione e le ulteriori questioni di merito non sono state esaminate. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La domanda di restituzione della somma versata è stata qualificata come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, spettante alla giurisdizione del giudice ordinario quando non residui esercizio di potere autoritativo.
art. 35, comma 16, l. 47/1985
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è limitata alle controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto alla determinazione conclusiva dell'oblazione.
art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
La disciplina della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 35, comma 16, della l. n. 47/1985 è applicabile anche al condono edilizio del 2003.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha sottoposto alle parti la questione di difetto di giurisdizione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla sanatoria edilizia e al condono riguarda le questioni inerenti alla regolarità del procedimento e alla determinazione dell'oblazione, compreso il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto alla determinazione conclusiva.
- Quando il procedimento di condono o sanatoria si è concluso con un diniego oppure è seguito da rinuncia dell'interessato, e l'amministrazione ha accertato il credito restitutorio senza che residui alcun potere autoritativo o discrezionale, la domanda di restituzione delle somme versate integra una ripetizione di indebito oggettivo soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La mera mancata esecuzione del rimborso da parte dell'amministrazione, dopo l'accertamento della spettanza della somma, non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, poiché riguarda l'adempimento di un'obbligazione e non l'esercizio di un potere pubblico.
- La declinatoria della giurisdizione amministrativa consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario competente, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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