Cassazione Penale, Ordinanza n. 39072/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna emessa in primo grado e confermata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali propria o altrui. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata esclusione della recidiva: secondo la ricorrente, il giudice di merito non l'avrebbe correttamente applicata o motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale si era attenuta ai principi di legittimità in tema di recidiva, valorizzando in concreto le numerose e recenti pregresse condanne e le modalità esecutive del fatto, da cui emergeva una perdurante pericolosità sociale e non una mera ricaduta occasionale. Il fatto era stato commesso per sottrarsi all'esecuzione di un'ordinanza custodiale.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
norma incriminatrice per cui era stata pronunciata la condanna confermata in appello
art. 133 c.p.
criteri da applicare per la valutazione concreta della recidiva e del rapporto tra il fatto e le precedenti condanne
art. 99 c.p.
disciplina della recidiva, che deve essere motivata in modo concreto e non sulla sola gravità astratta dei fatti
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La recidiva non può essere riconosciuta con motivazione meramente automatica o fondata solo sulla gravità del fatto e sul periodo di tempo in cui i reati sono stati commessi; occorre una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso causalmente, quale fattore criminogeno, sulla commissione del nuovo fatto.
- La recidiva può essere legittimamente ritenuta quando il soggetto risulti gravato da numerose e recenti condanne e le modalità del fatto evidenzino una persistente pericolosità sociale, escludendo la natura occasionale della ricaduta.
- In sede di legittimità, la censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando la motivazione del giudice di merito si conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dia conto in modo concreto degli elementi valorizzati.
Come è indicizzato
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