Sentenza n. 4466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro la nota dell’Università relativa all’istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (università appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente aveva chiesto l’immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, previa valutazione del curriculum, dei crediti formativi e degli esami sostenuti, anche in sovrannumero e, ove necessario, mediante utilizzo di posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti vacanti. L’Università aveva acquisito l’istanza senza esito, rilevando che non era possibile procedere alla pubblicazione di un avviso per l’ammissione ad anni successivi in assenza di posti definitivamente disponibili. Il TAR aveva ordinato il riesame, ritenendo che anche i candidati collocati utilmente nella graduatoria nazionale di primo accesso dovessero concorrere, sulla base del curriculum e dei crediti, con tutti gli altri aspiranti, senza una priorità derivante dalla graduatoria nazionale. L’Università ha appellato la sentenza sostenendo che il punto 12 dell’allegato 2 al D.M. 583/2022 disciplina in via preferenziale l’accesso ad anni successivi al primo dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, previo riconoscimento dei crediti, delle propedeuticità e verifica dei posti disponibili. Secondo l’appellante, solo dopo l’esaurimento dello scorrimento della graduatoria nazionale può essere attivata la procedura residuale del punto 13, rivolta agli studenti provenienti da altri corsi o atenei e non sottoposti alla prova nazionale, mediante avviso pubblico e selezione comparativa. L’appellato ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado e ha chiesto subordinatamente la rimessione all’Adunanza plenaria, prospettando contrasti interpretativi sulla natura autonoma o residuale della procedura prevista dal punto 13.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado e dichiarando salvi gli atti impugnati. Il Collegio ha interpretato congiuntamente i punti 12 e 13 dell’allegato 2 al D.M. 583/2022, nel quadro della programmazione nazionale degli accessi prevista dalla legge n. 264/1999. Il punto 12 attribuisce priorità ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, consentendo loro l’accesso ad anni successivi al primo quando vi siano posti disponibili, purché siano riconosciuti i crediti e le propedeuticità e sia accertata la disponibilità di posti nella coorte di riferimento. Tale accesso può determinare lo scorrimento della graduatoria nazionale a beneficio degli studenti non ancora immatricolati collocati in posizione utile, anche in caso di rinunce successive all’immatricolazione. Il punto 13, introdotto dalla clausola “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12”, opera invece in via residuale, quando non sia più possibile attingere alla graduatoria nazionale perché sono esauriti i candidati utilmente collocati interessati al posto disponibile. Solo in tale fase l’ateneo deve pubblicare un avviso e svolgere una selezione tra gli aspiranti provenienti da altri corsi o atenei, nei limiti dei posti resisi vacanti e della programmazione nazionale. Il TAR ha quindi errato nel ritenere che la procedura del punto 13 potesse essere attivata senza il previo scorrimento della graduatoria nazionale e senza una procedura pubblica riferita ai posti eventualmente residui. Il Consiglio di Stato ha escluso la necessità di sollevare questioni di legittimità costituzionale, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea o di rimettere la causa all’Adunanza plenaria. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità delle procedure di immatricolazione.
Norme richiamate
legge 2 agosto 1999, n. 264
La programmazione nazionale degli accessi ai corsi universitari a numero programmato costituisce il quadro sistematico nel quale devono essere interpretate anche le modalità di accesso agli anni successivi al primo; i posti disponibili devono rimanere coerenti con la programmazione nazionale.
art. 3, comma 1, lett. a) e b), legge n. 264/1999
La programmazione dei posti riguarda gli ingressi al primo anno e determina, per gli anni successivi, il limite della consistenza delle coorti; non possono essere creati posti aggiuntivi svincolati dalla programmazione.
punto 12, allegato 2, D.M. n. 583/2022
Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.
La disposizione disciplina in via prioritaria l’accesso ad anni successivi al primo dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, subordinandolo al riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e alla disponibilità di posti; in presenza dei presupposti, comporta lo scorrimento della graduatoria a loro beneficio.
punto 13, allegato 2, D.M. n. 583/2022
Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12
La procedura per gli aspiranti provenienti da altri corsi o atenei, basata su avviso pubblico e selezione, ha carattere residuale e può essere attivata soltanto dopo il previo utilizzo della graduatoria nazionale e l’eventuale esaurimento dei candidati utilmente collocati interessati ai posti disponibili.
Massime di principio
- Nei corsi di laurea a numero programmato nazionale, l’accesso ad anni successivi al primo deve rispettare la programmazione nazionale dei posti e la consistenza delle coorti originariamente determinate per ciascun anno accademico; non è consentita la creazione di posti aggiuntivi estranei a tale programmazione.
- Quando si rendano disponibili posti negli anni successivi al primo, i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di accesso hanno priorità rispetto agli aspiranti provenienti da altri corsi o atenei, purché siano verificati il riconoscimento dei crediti, le necessarie propedeuticità e la documentata disponibilità del posto.
- La procedura di scorrimento della graduatoria nazionale prevista per i candidati utilmente collocati deve essere esaurita prima di attivare la procedura concorsuale esterna per trasferimenti e passaggi prevista dal punto 13 dell’allegato 2 al D.M. 583/2022.
- La procedura prevista dal punto 13 dell’allegato 2 al D.M. 583/2022 ha carattere residuale: si applica ai posti rimasti disponibili dopo lo scorrimento della graduatoria nazionale e richiede un avviso pubblico e una selezione degli aspiranti.
- Anche per i candidati collocati utilmente nella graduatoria nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo non è automatica, ma resta subordinata al riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità previste dal regolamento del corso e all’effettiva disponibilità di posti nella coorte di riferimento.
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