Sentenza n. 232/2026 - Bari, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da -OMISSIS-s.p.a. in ordine all'istanza del 3 dicembre 2024, con la quale la ricorrente ha, tra l’altro, richiesto a -OMISSIS-di effettuare le verifiche di cui agli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resale in data 24 maggio 2023 dal legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l.; per il conseguimento dell'ordine rivolto a -OMISSIS-s.p.a. di effettuare idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resale, in data 24 maggio 2023, dal legale rappresentante della -OMISSIS- e di concludere il relativo procedimento con la massima sollecitudine, ovvero nel termine che il Collegio riterrà opportuno, comunque non superiore a 30 giorni; nonché per la contestuale nomina di un commissario ad acta a cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia della resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal gestore di rete sull'istanza volta ad ottenere verifiche sulla veridicità di una dichiarazione sostitutiva e la conseguente decadenza da una soluzione tecnica di connessione alla rete
Esito
Favorevole al resistente (gestore di rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di un progetto eolico sottoposto a procedimento di autorizzazione unica regionale, aveva appreso che un'altra società avrebbe utilizzato una soluzione tecnica minima generale di connessione alla rete elettrica, originariamente rilasciata a una diversa società e successivamente volturata. Riteneva falsa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società richiedente, poiché questa avrebbe dichiarato di avere presentato tempestivamente la richiesta di avvio del procedimento autorizzatorio unico, senza che tale richiesta risultasse depositata presso la Regione. Con istanza del 3 dicembre 2024 la ricorrente chiedeva al gestore di rete di esercitare i controlli previsti dagli artt. 71 e seguenti del d.P.R. n. 445/2000 e di dichiarare la decadenza dalla soluzione di connessione. Il gestore sospendeva la richiesta di connessione e si riservava di svolgere verifiche, ma non concludeva il procedimento nonostante i successivi solleciti. La ricorrente proponeva quindi azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo violazione degli artt. 1, 2, 2-bis e 29, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà. Le parti resistenti eccepivano l'inammissibilità del rito sul silenzio, il difetto di giurisdizione amministrativa, l'inesistenza di un obbligo di provvedere e la carenza di interesse, evidenziando che la connessione alla rete costituisce attività privatistica e che il gestore aveva comunque sospeso la richiesta in attesa degli approfondimenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando integralmente le spese. Il Collegio ha ritenuto che le operazioni di connessione alla rete elettrica nazionale siano disciplinate da norme tecniche e regolatorie e non comportino esercizio di potestà pubblicistiche, valutazioni discrezionali o ponderazione di interessi pubblici e privati. Il gestore si limita a verificare la sussistenza delle condizioni tecniche ed economiche stabilite dalla regolazione di settore e ad erogare una prestazione nell'ambito di un rapporto paritetico. Non ricorrevano quindi né l'esercizio di un potere amministrativo ai sensi dell'art. 7 c.p.a., né i presupposti della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c) e o), c.p.a. Il rito avverso il silenzio è esperibile soltanto in presenza di un obbligo di provvedere nell'esercizio di una potestà amministrativa, a tutela di un interesse legittimo, non rispetto a inerzie maturate nell'ambito di rapporti privatistici o di diritti soggettivi. Anche i controlli previsti dall'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, pur potendo riguardare dichiarazioni sostitutive utilizzate nei rapporti con soggetti privati, assumono carattere doveroso e autoritativo solo quando si innestano su un procedimento amministrativo pubblicistico. Nel caso concreto, il controllo sulla dichiarazione era invece collegato a una vicenda privatistica di connessione alla rete e non poteva essere imposto dal giudice amministrativo mediante il rito sul silenzio. La tutela poteva eventualmente essere perseguita con rimedi ordinari o nell'ambito del distinto procedimento amministrativo autorizzatorio relativo al progetto energetico.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il rito contro il silenzio presuppone l'inerzia nell'esercizio di una potestà amministrativa e non è utilizzabile per imporre a un soggetto operante iure privatorum la conclusione di attività estranee a un procedimento amministrativo in senso tecnico.
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa richiede l'esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo; tale presupposto non ricorre nelle operazioni di connessione alla rete elettrica svolte nell'ambito di un rapporto paritetico.
art. 133, comma 1, lett. c) e o), c.p.a.
Le ipotesi di giurisdizione esclusiva richiamate non si applicano alle controversie sulla connessione alla rete quando manchi un procedimento amministrativo o l'esercizio, diretto o mediato, di potestà amministrative.
artt. 71 e 72 d.P.R. n. 445/2000
I poteri di controllo sulle dichiarazioni sostitutive possono assumere carattere doveroso e autoritativo solo se riferiti a un ambito amministrativo pubblicistico; non consentono, da soli, di trasformare un rapporto privatistico in un procedimento amministrativo.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
La decadenza conseguente a dichiarazioni non veritiere può essere oggetto di autotutela doverosa nell'ambito di un rapporto pubblicistico, ma non può essere imposta tramite il rito sul silenzio quando il beneficio deriva da una vicenda privatistica.
art. 2 d.P.R. n. 445/2000
La disciplina delle dichiarazioni sostitutive può applicarsi anche alla produzione di atti e documenti ai privati, ma ciò non attribuisce automaticamente natura pubblicistica o autoritativa al rapporto sottostante.
art. 9 d.lgs. n. 70/1999
L'obbligo di connessione alle reti elettriche opera secondo condizioni tecniche e regolatorie e non implica, per ciò solo, l'esercizio di potere amministrativo.
art. 14 d.lgs. n. 387/2003
L'obbligo dei gestori di fornire soluzioni di connessione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili è attuato secondo la disciplina tecnica ed economica dell'autorità competente, nell'ambito di un'attività non autoritativa.
art. 21.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA)
Le prescrizioni tecniche e documentali relative alla connessione costituiscono parametri regolatori per la verifica dell'operazione, senza trasformare l'attività del gestore in esercizio di potestà amministrativa.
Massime di principio
- Il rito avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando l'inerzia riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e la posizione del privato sia qualificabile come interesse legittimo; non è utilizzabile per reagire a qualsiasi inerzia maturata nell'ambito di rapporti privatistici o di diritti soggettivi.
- Le operazioni di connessione alla rete elettrica nazionale, quando il gestore applica condizioni tecniche ed economiche predeterminate dalla regolazione di settore, costituiscono attività iure privatorum e non esercizio di potere amministrativo, anche se il gestore è concessionario di un servizio o di una rete.
- I poteri di controllo sulle dichiarazioni sostitutive previsti dal d.P.R. n. 445/2000 assumono carattere doveroso e autoritativo soltanto quando si innestano su un procedimento amministrativo pubblicistico; il loro esercizio in relazione a un rapporto paritetico non consente di promuovere l'azione contro il silenzio davanti al giudice amministrativo.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi o di produzione di energia presuppone comunque l'esercizio, diretto o mediato, di una potestà amministrativa o lo svolgimento di un procedimento amministrativo in senso tecnico; non si estende alle controversie relative a mere prestazioni o operazioni privatistiche.
- La possibilità di utilizzare dichiarazioni sostitutive anche nei rapporti con soggetti privati non muta, di per sé, la natura privatistica del rapporto sottostante né attribuisce al soggetto ricevente poteri autoritativi coercibili mediante il rito sul silenzio.
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