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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2877/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il decreto di conferma della confisca dell'intero patrimonio disposto dal Tribunale di Ragusa e confermato dalla Corte d'appello di Catania, per presunta appartenenza del D'Agosta ad associazione di tipo mafioso. Le censure principali denunciavano: difetto radicale di motivazione; insufficiente e generica valutazione degli indizi di appartenenza mafiosa (in particolare eccessiva fiducia e mancato esame critico delle propalazioni dei collaboratori di giustizia); mancanza di indicazione della natura, entità e modalita' dell'apporto del prevenuto al sodalizio; inconsistenza del giudizio "ora per allora" sulla pericolosità qualificata; e ingiustificata confisca totalitaria senza specifico rapporto cronologico/causale tra attività mafiosa e formazione del patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso (mancata e/o insufficiente motivazione circa la natura e la portata dell'apporto del D'Agosta al gruppo mafioso e la non adeguata ricostruzione del contesto e dei soggetti del gruppo), ha dichiarato infondato il motivo aggiunto e assorbito il terzo motivo. La Suprema Corte ha rimarcato che il giudice di rinvio deve dare una ricostruzione storica solida, individuare il gruppo mafioso, il territorio di operatività, i componenti e spiegare il nesso (anche temporale e di funzionamento) tra le condotte contestate e l'accumulazione patrimoniale prima di confermare una confisca totalitaria.

Norme richiamate

  • art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento delle censure per vizio di motivazione: la Corte ha esaminato se il provvedimento di merito avesse dato risposta puntuale e motivata alle doglianze sulla prova e sulla ricostruzione fattuale

  • art. 7 d.lgs. n. 159/2011

    Richiama l'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti di prevenzione e la necessità di illustrare la natura e l'entità dell'apporto del prevenuto al sodalizio mafioso

  • art. 125, co. 3, c.p.p.

    Principio in tema di motivazione dei provvedimenti giudiziari applicato alla materia della prevenzione, invocato per censurare omissioni argomentative

  • art. 4, lett. a) d.lgs. n. 159/2011

    Definizione di pericolosità sociale qualificata e criteri interpretativi che il giudice della prevenzione deve utilizzare nella valutazione

  • art. 16, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina delle misure patrimoniali di prevenzione e della necessità di collegare la confisca agli elementi di pericolosità e alla loro manifestazione temporale

  • art. 29 d.lgs. n. 159/2011

    Regole probatorie e limiti nell'accertamento della pericolosità qualificata; utilizzato per criticare il giudizio "ora per allora" senza adeguata base

  • Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)

    Principio richiamato circa la nozione di appartenenza rilevante in prevenzione: puo' consistere anche in condotte isolate ma funzionali agli scopi associativi, con conseguente esigenza di illustrare natura e portata dell'apporto

  • Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880 (Spinelli)

    Richiamata nella doglianza sul corretto bilanciamento e limiti dell'accertamento preventive rispetto alla sfera penale (citata dai ricorrenti nel terzo motivo)

  • Corte costituzionale, sent. n. 24/2019

    Riferimento giurisprudenziale invocato dai ricorrenti rispetto ai limiti costituzionali delle misure di prevenzione (citato nel terzo motivo)

Massime di principio

  • Il giudice della prevenzione deve motivare in modo concreto e non tautologico: indicare il gruppo mafioso, il territorio, i componenti rilevanti e la natura e l'entità dell'apporto del proposto alla vita del sodalizio
  • Le propalazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate in sede di prevenzione, ma il giudice deve valutarne l'attendibilità e motivare i riscontri; critiche non sollevate in sede di merito possono rimanere precluse in cassazione
  • Non e' sufficiente mostrare un accumulo patrimoniale sproporzionato: prima va accertata, con elementi concreti, la pericolosità qualificata e l'appartenenza al gruppo mafioso; solo dopo si valuta il collegamento cronologico/qualitativo tra attività illecita e formazione del patrimonio
  • Il giudizio di pericolosità 'ora per allora' richiede un'analisi eziologica e contestuale: vanno evitate conclusioni generiche basate su mere contiguità o contrapposizioni tra gruppi senza una ricostruzione storica dettagliata
  • Se il provvedimento di rinvio (o di merito) non risponde ai necessari rilievi di una sentenza rescindente, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per consentire un nuovo esame conforme ai principi richiamati

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