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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12233/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata nel 2013, relativa a una cartella per IVA dell'anno 1985 notificata nel 2001. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello, ritenendo: a) generica la contestazione sulla genuinità delle copie fotostatiche della notifica della cartella; b) intervenuto un effetto interruttivo della prescrizione per effetto di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di sospensione dell'esecutività della cartella dal 31.08.2001 al 14.11.2003; c) non ancora maturato, alla data dell'intimazione, il termine prescrizionale decennale. In Cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; violazione degli artt. 2946, 2943, 2941 e 2942 c.c. e dell'art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, sostenendo che la sospensione della riscossione non integra una causa di sospensione della prescrizione prevista dalla legge; omesso esame di un fatto decisivo, per non aver indicato la CTR le fonti del proprio convincimento e per non aver considerato che atti interni all'amministrazione non rilevano ai fini dell'interruzione della prescrizione. Nelle more del giudizio la controparte depositava estratto di ruolo aggiornato da cui risultava debito residuo pari a zero; il ricorrente depositava memoria dando conto di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi ex d.l. 193/2016, di aver pagato integralmente il dovuto e chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha accolto l'istanza di estinzione del giudizio formulata dal ricorrente, rilevando che questi aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 e aveva documentato l'integrale pagamento del debito. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese processuali a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È invocato per censurare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per denunciare violazione di legge in tema di prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare il termine prescrizionale applicato alla pretesa tributaria.

  • art. 2943 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione.

  • art. 2941 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sulle cause di sospensione della prescrizione, ritenute non applicabili al caso.

  • art. 2942 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sulle cause di sospensione della prescrizione, ritenute non applicabili al caso.

  • art. 3, comma 3, L. 212/2000

    È invocato per sostenere che la sospensione dell'esecutività della cartella non può essere equiparata a una causa legale di sospensione della prescrizione.

  • art. 6 d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016

    È la base normativa della definizione agevolata dei carichi pendenti alla quale il ricorrente ha aderito, con pagamento integrale del dovuto.

  • art. 391 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia o per estinzione ex lege in presenza della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata dei carichi e documenta l'integrale pagamento del debito, il giudizio di cassazione relativo al carico definito può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di definizione agevolata con pagamento integrale, la Corte non esamina i motivi di ricorso relativi al merito della pretesa, perché viene meno l'interesse alla decisione.
  • La sospensione dell'esecutività di una cartella o del ruolo, per poter incidere sulla prescrizione, deve trovare un preciso fondamento normativo; non è sufficiente un mero provvedimento interno dell'amministrazione se non riconducibile alle cause legali di sospensione o interruzione.
  • Nel giudizio di cassazione, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base di documentazione sopravvenuta che dimostri l'azzeramento del debito iscritto a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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