Sentenza n. 1809/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere comunali di approvazione e validazione della fattibilità della proposta di project financing e atti successivi di indizione e aggiudicazione della concessione per la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi in località Ponte Casatori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto due ricorsi riuniti e motivi aggiunti contro gli atti relativi alla concessione in project financing per la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi. Ha sostenuto che il P.I.P. non fosse mai stato approvato e che il Comune non potesse approvare la proposta di finanza di progetto senza la previa approvazione del P.U.A., indicato come presupposto giuridico indispensabile dell’intervento. Ha inoltre censurato l’indizione della gara perché l’Amministrazione non avrebbe considerato la pendenza del procedimento avviato per l’Autorizzazione Unica ZES. Il Comune e l’aggiudicataria hanno eccepito, in via preliminare, tardività, carenza di interesse e conseguente inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità, osservando che le censure investivano le originarie decisioni di realizzare il P.I.P. mediante finanza di progetto, non tempestivamente impugnate.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha dichiarati irricevibili, compresi i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’approvazione espressa della fattibilità del progetto e l’individuazione del promotore, conclusiva della prima fase della procedura di project financing ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. 36/2023, fosse immediatamente lesiva e dovesse essere impugnata tempestivamente. Poiché tale approvazione non era stata impugnata nei termini, le censure non potevano essere fatte valere successivamente contro il bando, gli atti di gara e l’aggiudicazione. La decisione è in rito e non esamina nel merito le contestazioni sulla mancata approvazione del P.U.A. o sulla pendenza del procedimento ZES. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 193, comma 2, d.lgs. 36/2023
Ai sensi dell’art. 193, comma 2, del del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, n. 36, sussiste l’onere di immediata impugnativa dell’atto di approvazione della fattibilità del progetto e di individuazione del promotore, che chiude la prima fase della procedura, non potendo le censure avverso tale atto farsi valere con l’impugnazione degli atti successivi, di indizione della gara. L’indicato articolo prevede, infatti, l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo della procedura di valutazione, la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e la comunicazione ai soggetti interessati.
L’atto espresso che approva la fattibilità del progetto e individua il promotore chiude la prima fase della procedura e, se direttamente lesivo, deve essere impugnato immediatamente; la sua mancata tempestiva impugnazione preclude la contestazione delle relative censure mediante l’impugnazione degli atti successivi di gara.
Massime di principio
- Nel procedimento di project financing disciplinato dall’art. 193, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il provvedimento espresso di approvazione della fattibilità del progetto e di individuazione del promotore, quando è direttamente lesivo, deve essere impugnato tempestivamente e autonomamente; la mancata impugnazione preclude la successiva contestazione dei suoi presupposti mediante ricorso contro il bando, gli atti di gara o l’aggiudicazione.
- Quando le contestazioni rivolte agli atti successivi di gara investono in realtà l’approvazione della fattibilità del progetto, divenuta inoppugnabile per mancata impugnazione tempestiva, i ricorsi contro tali atti sono irricevibili.
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