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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01397/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra due distinti titoli giudiziali: una sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Venezia del 24 novembre 2022, relativa a ricettazione e violazioni della normativa sulle armi, e una sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16 ottobre 2023, irrevocabile il 1° marzo 2024, relativa ad associazione per delinquere e truffa aggravata. Con due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che i fatti sarebbero stati unificati da un'unica e originaria programmazione criminosa: l'arma sarebbe stata rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita per la misura, sarebbe stata consegnata da un coimputato e sarebbe stata detenuta per "fronteggiare" eventuali aggressioni o danni conseguenti alla commissione dei reati di truffa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Ha confermato che, per riconoscere la continuazione in sede esecutiva, l'identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e non può essere desunta in modo meramente congetturale dagli atti. Nel caso concreto, gli elementi indicati dal ricorrente non dimostravano una programmazione unitaria originaria: né la provenienza dell'arma da un coimputato, né l'affermazione di una detenzione a fini difensivi rispetto a generiche possibili aggressioni risultavano decisivi. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale motivazionale, operazione non consentita in sede di legittimità, e che il vizio di motivazione denunciato non emergeva dal provvedimento impugnato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso, che deve essere riconoscibile già al momento della commissione del primo reato; non basta una generica connessione fattuale o un mero intento difensivo successivo o indeterminato.

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva il giudice può applicare la disciplina del reato continuato, ma solo sulla base di elementi oggettivi che consentano di ricostruire un'unica originaria programmazione criminosa.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamata la sentenza di patteggiamento quale uno dei titoli giudiziali rispetto ai quali si chiedeva il riconoscimento della continuazione.

  • artt. 648 c.p.

    Uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento richiamata nel giudizio esecutivo.

  • artt. 2 e 7 l. 895 del 1967

    Violazioni in materia di armi richiamate come parte del primo titolo di condanna.

  • artt. 81, 110, 416 e 640, comma secondo, c.p.

    Reati oggetto dell'altro titolo di condanna richiamato ai fini della richiesta di continuazione.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'identità del disegno criminoso deve risultare da elementi apprezzabili sin dall'origine.

  • Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio

    Richiamata per confermare il criterio di accertamento dell'unità del disegno criminoso in tema di continuazione.

  • Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B

    Richiamata nel medesimo senso sull'insufficienza di mere affermazioni generiche per fondare la continuazione.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.

    Richiamata per il limite del sindacato di legittimità, che non consente una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra più reati richiede che l'identità del disegno criminoso sia desumibile da elementi concreti e sia già riconoscibile al momento della commissione del primo fatto; non è sufficiente una ricostruzione ex post fondata su collegamenti generici tra i reati.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura del materiale processuale a quella, congruamente motivata, del giudice di merito o dell'esecuzione.
  • La mera allegazione che un bene, come un'arma, sia stato detenuto per fronteggiare eventuali aggressioni o conseguenze di altri reati non è di per sé idonea a dimostrare un unico originario programma criminoso.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo se effettivamente emergente dal provvedimento impugnato; non è configurabile quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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