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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25278/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti dell'imputata per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. In Cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputata e alla riconducibilità della condotta alla stessa. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la valutazione delle prove, senza però sviluppare una critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico, perché formulato in modo generico e assertivo, privo di una necessaria critica analisi delle ragioni poste a base della decisione impugnata; lo ha inoltre reputato non consentito, in quanto risolto in doglianze di fatto e in una richiesta di rivalutazione o diversa lettura delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità in mancanza di allegazione di specifici travisamenti probatori. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Reato oggetto di condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reato oggetto di condanna confermata nei gradi di merito, nella forma di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non sono sufficienti deduzioni generiche, assertive o meramente riproduttive di contestazioni già superate in appello.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, senza denunciare specifici travisamenti del materiale probatorio rilevante.
  • La censura sull'identificazione dell'imputato o sulla riferibilità della condotta, se risolta in contestazioni di merito e non in uno specifico vizio di legittimità, esula dal perimetro del controllo della Corte di cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleStupefacentiReati contro la PA
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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