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Sentenza

Sentenza n. 216/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento emesso in data 14.07.2025 dall’U.t.g. di Pesaro Urbino, Sportello Unico per l’Immigrazione, con cui veniva rifiutata la richiesta di nulla osta di cui alla domanda PU5610282818 in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta decorsi i sette giorni previsti dall’art. 22 comma 5 quinquies del d.lgs. n. 286/1998;

Giustizia amministrativa202500779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione e rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro, adottato per mancata conferma esplicita della richiesta entro sette giorni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 14 luglio 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione dell'U.T.G. di Pesaro-Urbino aveva rifiutato o archiviato la domanda di nulla osta identificata dalla relativa pratica, ritenendo assente la conferma esplicita della richiesta entro il termine di sette giorni previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998. Nella fase cautelare il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame. Prima della decisione sul merito, l'amministrazione ha depositato documentazione attestante di avere revocato in autotutela il provvedimento impugnato, in esecuzione del riesame disposto dal Collegio. La ricorrente ha dato atto della revoca in udienza.

La decisione

Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuta in esecuzione del riesame disposto in sede cautelare, ha infatti eliminato l'atto oggetto di giudizio e fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione dell'azione di annullamento. Il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti giusti motivi in relazione alla natura delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente al giudice amministrativo, investito della domanda cautelare, di definire il merito con sentenza in forma semplificata, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e siano sentite le parti.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    È la disposizione richiamata dall'amministrazione per fondare l'archiviazione della domanda di nulla osta in ragione della mancata conferma esplicita entro il termine previsto.

  • art. 36, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità conseguente alla revoca in autotutela dell'atto impugnato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio, qui concernente la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    accolto ai fini del riesame

    La misura cautelare adottata dal TAR ha imposto all'amministrazione il riesame del provvedimento, conclusosi con la revoca dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell'atto impugnato, quando elimina l'oggetto dell'azione di annullamento e non residuano ulteriori domande o utilità perseguibili, determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • L'esecuzione del riesame disposto dal giudice in sede cautelare, mediante ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, può rendere improcedibile il giudizio di merito per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve rendere alle parti l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Il giudice amministrativo può definire il merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando ricorrono i presupposti temporali e processuali previsti dalla disposizione e le parti siano state sentite.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTutela cautelare

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