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Sentenza

Sentenza n. 2070/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della circolare di cui al Comunicato AIFA pubblicato in data 7 aprile 2025 sul sito istituzionale dell’Agenzia, recante disposizioni in tema di “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui prevede che nelle determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente dicitura: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al … 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”; - delle determinazioni AIFA relative ai medicinali DOCLATIM, ISOTRETINOINA DOC e PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC, di titolarità della ricorrente, pubblicate sulla G.U. del 15 maggio 2025, s.g. n. 111, tramite il metodo da ultimo seguito da AIFA del rinvio al portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia, che si risolvono nell’illegittima e ingiustificata diminuzione dello 0,65% della quota di spettanza delle aziende farmaceutiche produttrici di medicinali equivalenti, che viene trasferita ai grossisti, nella sola parte in cui esse danno seguito all’impugnato Comunicato AIFA riportando, all’art. 1, la sopra menzionata dicitura; - di ogni altro atto comunque connesso o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 12/9/2025: - del parere del Ministero della Salute n. 0001047-P-05/03/2025 avente ad oggetto “Corretta applicazione delle previsioni normative di cui all’art. 1, comma 324, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Rif. Nota n. 2139 del 9 gennaio 2025”, da ultimo osteso dal Ministero della Salute a seguito della presentazione da parte della ricorrente di apposita istanza di accesso agli atti e altresì della proposizione nel presente giudizio di un’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., a causa dell’iniziale silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso stessa; - delle determinazioni AIFA del 4 giugno 2025, nn. 746/2025, 751/2025 e 758/2025 di classificazione dei medicinali ALFACALCIDOLO DOC, BECLOMETASONE E FORMOTEROLO DOC GENERICI e DICLOFENAC DOC GENERICS, di titolarità della ricorrente, pubblicate sulla G.U. del 13 giugno 2025, n. 135, e della determinazione AIFA del 26 agosto 2025 n. 1097/2025 di classificazione del medicinale FAMOTIDINA DOC della ricorrente pubblicata sulla GU del 2 settembre 2025, n. 203 (doc. 23), nella sola parte in cui esse danno seguito all’impugnato Comunicato AIFA, diminuendo dello 0,65% la quota di spettanza delle aziende farmaceutiche produttrici di medicinali equivalenti, che viene trasferita ai grossisti;

Giustizia amministrativa202506075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicato AIFA del 7 aprile 2025, parere del Ministero della Salute e determinazioni AIFA di classificazione di medicinali generici, nella parte in cui trasferiscono lo 0,65% della quota di spettanza dall’industria dei generici ai grossisti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa farmaceutica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il Comunicato AIFA del 7 aprile 2025, le determinazioni AIFA relative ai propri medicinali generici e, con motivi aggiunti, il parere del Ministero della Salute e ulteriori determinazioni AIFA, contestando l’applicazione ai medicinali generici della maggiorazione dello 0,65% riconosciuta ai grossisti dall’art. 1, commi 324 e 325, della legge n. 207/2024. In via principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei commi 324 e 325 della legge di bilancio 2025, dell’art. 13, comma 1, lett. b), del d.l. n. 39/2009 e dell’art. 11, comma 6, del d.l. n. 78/2010, sostenendo che la quota del 66% prevista dalla novella riguardasse soltanto i medicinali originator, mentre per i generici restasse applicabile la quota speciale del 58,65% prevista dal decreto Abruzzo, senza ulteriore decurtazione dello 0,65%. Sono stati inoltre dedotti difetto dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. In via subordinata sono stati dedotti incompetenza, carenza assoluta di potere e nullità del Comunicato ex art. 21-septies l. n. 241/1990, violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 48 d.l. n. 269/2003, nonché disparità di trattamento tra produttori di originator e produttori di generici. La ricorrente ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 324-325, della legge n. 207/2024, nell’interpretazione sostenuta dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata da AIFA, ritenendo il Comunicato impugnabile perché non meramente interno o interpretativo: esso prescriveva ad AIFA il contenuto delle future determinazioni di classificazione e aveva già prodotto effetti esterni vincolanti, determinando l’inserimento della clausola che trasferiva lo 0,65% dall’industria dei generici ai grossisti. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 1, commi 324-327, della legge n. 207/2024 alla luce del testo complessivo della disciplina e dell’art. 12 delle preleggi. Ha ritenuto che il riferimento alla quota del 66% individui la quota dell’industria relativa ai medicinali originator, già pari al 66,65%, e non possa riguardare i medicinali generici, per i quali l’art. 13, comma 1, lett. b), del d.l. n. 39/2009 stabilisce una quota speciale e derogatoria del 58,65%. La legge di bilancio 2025 non contiene un’espressa previsione di riduzione della quota dei generici né di implicita abrogazione della disciplina speciale. I commi 324-327 costituiscono un corpo normativo unitario riferito ai soli medicinali originator; anche la previsione del ristoro alle aziende farmaceutiche di cui al comma 326 è stata letta come correlata alla decurtazione prevista dal comma 324 e quindi non estensibile ai generici. Il Comunicato AIFA, estendendo ai medicinali generici il trasferimento dello 0,65%, ha quindi disposto oltre e contro la legge, incidendo illegittimamente sulla quota di spettanza dell’industria dei generici. Il primo motivo, ritenuto fondato e assorbente, è stato accolto; sono rimasti assorbiti i motivi subordinati. Sono stati annullati il Comunicato, il parere ministeriale e le determinazioni AIFA impugnate nei limiti indicati in motivazione. AIFA è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate tra le altre parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 324-327, l. 30 dicembre 2024, n. 207

    fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [...] le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico [...] sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento

    La disciplina riguarda i medicinali originator appartenenti alla classe A e non modifica la quota speciale spettante all’industria dei medicinali generici; i commi 324-327 costituiscono un corpo normativo unitario.

  • art. 13, comma 1, lett. b), d.l. 28 aprile 2009, n. 39, conv. in l. 24 giugno 2009, n. 77

    per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato

    Prevede una disciplina speciale, eccezionale e derogatoria per i medicinali generici, rimasta in vigore e non incisa dalla legge di bilancio 2025.

  • art. 11, comma 6, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122

    le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti [...] sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti

    La norma costituisce il riferimento richiamato dalla legge di bilancio 2025, ma non comporta l’estensione ai medicinali generici della nuova quota del 3,65% quando la quota dell’industria resta quella speciale del 58,65%.

  • art. 1, comma 40, l. 23 dicembre 1996, n. 662

    le quote di spettanza [...] sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento

    Stabilisce la disciplina generale per le specialità medicinali, derogata per i medicinali generici dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.l. n. 39/2009.

  • art. 8, comma 10, lett. a), l. 24 dicembre 1993, n. 537

    farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche

    Il richiamo alla classe A nella legge di bilancio 2025 deve essere letto insieme alla specifica quota del 66%, riferita ai medicinali originator, e non isolatamente per ricomprendere i medicinali generici.

  • art. 12 preleggi al codice civile

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore

    L’interpretazione logica e sistematica non può sovrapporsi al dato testuale chiaro e numericamente puntuale della disposizione, né estendere il precetto a fattispecie non espresse.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere la nullità del Comunicato per difetto assoluto di attribuzione; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento della censura principale.

  • art. 48 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai limiti delle competenze AIFA; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 23 Costituzione

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il trasferimento patrimoniale dello 0,65% avrebbe richiesto una base legislativa espressa; la questione non è stata esaminata perché assorbita.

Massime di principio

  • La quota del 66% prevista dall’art. 1, comma 324, della legge n. 207/2024 si riferisce alla quota dell’industria relativa ai medicinali originator e non può essere automaticamente estesa ai medicinali generici, per i quali opera la disciplina speciale dell’art. 13, comma 1, lett. b), del d.l. n. 39/2009.
  • La disciplina speciale e derogatoria che stabilisce al 58,65% la quota di spettanza dell’industria dei medicinali generici resta applicabile in assenza di un’abrogazione espressa o di univoci elementi normativi dai quali desumere la volontà legislativa di modificarla.
  • Un atto formalmente qualificato come comunicato o circolare è immediatamente impugnabile quando contiene prescrizioni vincolanti per l’amministrazione, determina il contenuto di successivi provvedimenti applicativi e produce una lesione concreta e attuale nella sfera giuridica dei destinatari.
  • Nell’interpretazione di una disposizione che indica puntualmente una percentuale numerica, il dato testuale e precettivo non può essere trasformato, mediante interpretazione sistematica o teleologica, in un riferimento implicito a una diversa percentuale applicabile a una categoria non espressamente considerata.
  • I commi 324-327 della legge n. 207/2024 devono essere interpretati unitariamente; quando la disciplina prevede una decurtazione della remunerazione e un parziale ristoro per le aziende farmaceutiche, tali previsioni operano nel medesimo ambito soggettivo e oggettivo, riferito ai medicinali originator.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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