Sentenza n. 8033/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della Determinazione regionale n. G06205 del 20 maggio 2025 avente ad oggetto "…Concessione mineraria di acqua termominerale denominata 'Ceciliano Piagge', sita in territorio del Comune di Palestrina (RM). Cessazione della concessione e sollevamento del vincolo minerario - Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90 art. 29 e R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 art. 33-35…", e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione mineraria per acqua termominerale, con cessazione della concessione e sollevamento del vincolo minerario
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare della concessione mineraria per l'acqua termominerale denominata "Ceciliano Piagge", ha impugnato la determinazione regionale che ha rigettato l'istanza di rinnovo presentata il 27 gennaio 2023, ritenendo cessata la concessione e disponendo il sollevamento del vincolo minerario. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e del contraddittorio, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione; eccesso di potere per sproporzione e irragionevolezza della misura; violazione degli artt. 33, 34 e 35 r.d. 1443/1927, per omessa valutazione della possibilità di rinnovo e della disponibilità della società a regolarizzare la propria posizione; violazione del legittimo affidamento e della buona fede, per la cessazione della concessione senza preventiva possibilità di regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendolo manifestamente infondato. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento perché il procedimento era stato attivato dalla stessa società mediante l'istanza di rinnovo, e la ricorrente aveva partecipato alla fase istruttoria rispondendo a una richiesta di integrazione documentale e chiedendo una proroga. Ha precisato che non si trattava di una decadenza dalla concessione, bensì del rigetto dell'istanza di rinnovo, fondato su plurime ragioni: il mancato pagamento integrale dei diritti concessori, nonostante la richiesta di rateizzazione non accolta, e soprattutto la non conformità delle acque già dal 2019, nonché l'assoluta carenza, rilevata nel sopralluogo del 31 marzo 2025, di documentazione idonea ad accertare la qualità delle acque sorgive e la portata della sorgente, il cui onere gravava sulla concessionaria. Ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni ostative indicate nel provvedimento e ha osservato che la società non aveva allegato elementi fattuali contrari. L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non è stata ritenuta invalidante, poiché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L'assenza di un legittimo affidamento è stata giustificata dal fatto che il diniego si fondava principalmente su omissioni comportamentali della concessionaria, relative alla prova della qualità delle acque e al pagamento dei canoni. Le medesime circostanze hanno condotto al rigetto delle censure di sproporzionalità e di violazione della disciplina delle concessioni minerarie. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti previsti dal codice.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Ha consentito al TAR di motivare sinteticamente la decisione, avendo ritenuto il ricorso manifestamente infondato.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non era necessaria perché il procedimento era stato avviato dall'istanza di rinnovo della stessa concessionaria, che aveva inoltre partecipato alla fase istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non ha comportato l'illegittimità del provvedimento, poiché il contenuto decisorio non avrebbe potuto essere diverso alla luce delle ragioni ostative accertate e non contestate in fatto.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante l'indicazione del mancato pagamento dei diritti concessori, della non conformità delle acque e della carenza documentale sulla qualità e portata della sorgente.
artt. 33, 34 e 35 r.d. 1443/1927
La disciplina delle concessioni minerarie non imponeva, nella fattispecie, il rinnovo della concessione in presenza del mancato pagamento dei canoni e dell'assenza di prova sulla conformità e qualità della risorsa mineraria.
art. 29 l.r. Lazio 90/1980
È richiamato quale base normativa regionale della cessazione della concessione e del sollevamento del vincolo minerario.
Massime di principio
- Quando il procedimento amministrativo è stato avviato dall'istanza dell'interessato, la preventiva comunicazione di avvio non è necessaria se l'interessato conosce l'oggetto del procedimento e partecipa concretamente alla relativa istruttoria.
- Il rigetto di un'istanza di rinnovo di una concessione non equivale necessariamente a una decadenza dal titolo originario; la qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto sostanziale e dalle ragioni poste a fondamento della decisione.
- In materia di concessioni minerarie, il mancato pagamento dei canoni concessori e l'omessa dimostrazione della conformità, qualità e portata della risorsa costituiscono ragioni idonee a fondare il diniego di rinnovo, quando l'onere documentale ricade sul concessionario.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullamento del provvedimento quando, sulla base degli elementi acquisiti e non contestati in fatto, risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Non sussiste un legittimo affidamento tutelabile sulla prosecuzione o sul rinnovo della concessione quando il diniego dipende principalmente da omissioni imputabili al concessionario, quali il mancato pagamento dei canoni e la mancata prova dei requisiti della risorsa concessa.
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