Sentenza n. 4410/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per complessivi 653 allievi agenti del ruolo maschile Corpo di polizia penitenziaria - pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, in data 14 luglio 2025 - e, in particolare, del concorso pubblico, per esame, a n. 262 posti, aperto ai cittadini italiani, nella parte in cui prevede, all'art. 2, co. 1, lett. c), fra i requisiti di partecipazione, «il 28° anno di età per i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico per 653 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, limitatamente al requisito del mancato compimento del 28° anno di età per i posti aperti ai cittadini italiani
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando nella parte in cui stabiliva, quale requisito di partecipazione al concorso per 262 posti aperto ai cittadini italiani, il mancato superamento del 28° anno di età. Hanno dedotto: violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e mancata previsione di misure di accomodamento rispetto a una clausola immediatamente escludente; violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 10 TFUE e dell’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, nonché dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, dell’affidamento, della par condicio e dell’obbligo di ponderazione degli interessi; eccesso di potere per sviamento, sproporzionalità, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà e illogicità; ulteriore eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà intrinseca, sproporzionalità, difetto di coerenza sistematica e di necessarietà del requisito anagrafico, nonché violazione del principio del merito e del giusto procedimento. Uno dei ricorrenti ha successivamente dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente alla posizione del ricorrente che aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. Per gli altri ricorrenti lo ha respinto, ritenendo manifestamente infondato l'impianto comune dei motivi. Il Collegio ha richiamato l'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 127/1997 e il d.m. n. 50/2000, che consentono deroghe ai limiti generali di età quando siano giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione e fissano in ventotto anni il limite per l'accesso al ruolo di allievo agente della Polizia penitenziaria, salvo l'elevazione prevista per l'aliquota riservata ai volontari in ferma prefissata. Il limite è stato ritenuto coerente con le funzioni operative del personale, che richiedono reattività, forza fisica e il mantenimento dell'idoneità per un certo arco della carriera. Il giudice ha escluso l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della scelta, richiamando la giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea secondo cui i limiti di età per impieghi operativi possono essere compatibili con i principi di uguaglianza e con la direttiva 2000/78/CE. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale e superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, già pronunciatasi su questioni analoghe. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, commi 6 e 7, l. 15 maggio 1997, n. 127
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione
La norma consente deroghe regolamentari ai limiti generali di età quando siano collegate alla natura del servizio o a oggettive necessità amministrative; il comma 7 abolisce i titoli preferenziali fondati sull'età, salvo la preferenza per il candidato più giovane in caso di parità di punteggio.
d.m. 1° febbraio 2000, n. 50
La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria è soggetta al limite massimo di anni ventotto
Il regolamento, adottato in attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, fissa il limite massimo di ventotto anni per il concorso da allievo agente e stabilisce che non si applicano elevazioni non contemplate dal regolamento.
art. 2049 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Prevede l'elevazione del limite di età per i candidati partecipanti all'aliquota riservata ai volontari in ferma prefissata.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, accesso ai pubblici uffici e buon andamento non impediscono requisiti anagrafici connessi a funzioni operative, purché non arbitrari o irragionevoli.
art. 6 direttiva 2000/78/CE
Non osta a limiti massimi di età per l'accesso a impieghi operativi ed esecutivi quando il requisito sia giustificato dalle caratteristiche delle funzioni.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione con sentenza in forma semplificata mediante sintetico riferimento alla questione decisiva o a un precedente conforme.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Applicato per la definizione in rito della posizione del ricorrente privo di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. per la dichiarazione di improcedibilità parziale.
Massime di principio
- Nell'accesso a impieghi pubblici operativi, un limite massimo di età può essere legittimamente previsto da una disciplina regolamentare quando sia collegato alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione e non risulti arbitrario o irragionevole.
- Il limite anagrafico per l'accesso al ruolo di allievo agente della Polizia penitenziaria è giustificabile dalle esigenze di reattività, forza fisica e mantenimento dell'idoneità necessarie per lo svolgimento di funzioni operative, ferma restando la verifica individuale dell'idoneità psico-fisica.
- La compatibilità di un limite di età con i principi di uguaglianza, accesso ai pubblici uffici e buon andamento va valutata distinguendo le funzioni operative da quelle meramente amministrative; il principio di uguaglianza non impone un'identità assoluta di trattamento tra situazioni differenti.
- La direttiva 2000/78/CE non impedisce limiti massimi di età per impieghi con funzioni operative o esecutive peculiari, qualora il requisito sia giustificato dalle caratteristiche concrete del servizio.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa da uno soltanto dei ricorrenti determina l'improcedibilità del ricorso limitatamente alla posizione di tale ricorrente, mentre il giudizio prosegue nei confronti degli altri.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata compiutamente risolta dalla Corte su fattispecie analoghe.
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