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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01108/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dirigente bancario)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della Guardia di Finanza che contestava a un dirigente di banca, quale responsabile di dipendenza, l’omessa segnalazione di operazioni sospette effettuate presso una filiale nel periodo maggio 2003-novembre 2004. Il Ministero dell’economia irrogava poi una sanzione amministrativa pecuniaria in solido al dirigente e alla banca cessionaria del ramo d’azienda. Il tribunale annullava il decreto sanzionatorio, ma la corte d’appello riformava parzialmente la decisione, ritenendo sussistente l’obbligo di segnalazione per le operazioni rispondenti al c.d. decalogo della Banca d’Italia e rideterminando la sanzione in misura inferiore. In Cassazione il dirigente deduceva, con il primo motivo, violazione della normativa antiriciclaggio e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che all’epoca dei fatti la nozione di riciclaggio era diversa e che non era dovuta la segnalazione in presenza della mera conoscenza dei clienti e della provenienza del denaro; con il secondo motivo contestava il criterio di calcolo della sanzione, lamentando l’erronea individuazione della base di calcolo e l’omessa considerazione della circolare dell’UIC sulle operazioni funzionalmente collegate. La banca cessionaria, con ricorso incidentale, aderiva al primo motivo del ricorrente e, con ulteriori motivi, contestava sia la propria chiamata a rispondere in solido sia il quantum della sanzione, invocando il favor rei sopravvenuto e deducendo errori nella determinazione dell’importo delle operazioni e nella duplicazione di alcuni movimenti contabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo corretto l’assunto della corte territoriale sulla sussistenza dell’obbligo di segnalazione in capo al responsabile di dipendenza quando l’operazione presenti indici oggettivi di sospetto, senza che possano bastare la conoscenza dei soggetti o la provenienza del denaro per escludere la segnalazione. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale e il quinto motivo del ricorso incidentale, nel senso che, essendo sopravvenuta una disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di antiriciclaggio, il giudice di rinvio dovrà verificare quale regime sia concretamente più favorevole tra quello previgente e quello introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, e, se del caso, rideterminare la sanzione. I motivi terzo e quarto del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. n. 143/1991 conv. in L. n. 197/1991

    impone al responsabile della dipendenza di segnalare le operazioni che, per caratteristiche, entità, natura o altre circostanze oggettive, inducano a ritenere possibile la provenienza del denaro da reati di riciclaggio o reimpiego; la segnalazione non è esclusa dalla mera conoscenza dei clienti o della provenienza del denaro.

  • art. 5 D.L. n. 143/1991 conv. in L. n. 197/1991

    prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di segnalazione; la misura va poi ricalcolata alla luce del regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto, se applicabile.

  • art. 11 L. n. 689/1981

    richiama i criteri di determinazione della sanzione amministrativa tra minimo e massimo, secondo gravità della violazione, opera svolta, personalità e condizioni economiche.

  • art. 3-bis D.L. n. 143/1991

    base normativa delle istruzioni della Banca d’Italia per l’individuazione delle operazioni sospette.

  • art. 7 L. n. 689/1981

    invocato dalla banca, ma ritenuto non pertinente perché disciplina l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative.

  • art. 58 D.Lgs. n. 385/1993

    nelle cessioni di aziende bancarie attribuisce alla cessionaria la responsabilità per le obbligazioni sorte prima della cessione, anche da illecito amministrativo, secondo il regime speciale bancario.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    ritenuto non applicabile nel settore bancario, perché superato dalla disciplina speciale dell’art. 58 T.U.B.

  • art. 67 D.Lgs. n. 231/2007

    richiamato ai fini della valutazione del regime sanzionatorio concretamente più favorevole dopo la riforma.

  • art. 69 D.Lgs. n. 231/2007

    come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, introduce espressamente il favor rei per le sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio.

  • art. 58 D.Lgs. n. 90/2017

    ha inserito nell’art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata per le censure di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, invocata per contestare la valutazione dei fatti e della base di calcolo della sanzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e il deposito delle memorie.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per affermare che la statuizione sulla sanzione resta dipendente da quella sulla responsabilità e ne segue le sorti.

Massime di principio

  • Nella disciplina antiriciclaggio previgente, il responsabile della dipendenza bancaria deve segnalare le operazioni che presentino indici oggettivi di sospetto, valutati secondo caratteristiche, entità, natura e altre circostanze oggettivamente significative, oltre alla capacità economica e all’attività del cliente.
  • La mera conoscenza dei soggetti coinvolti nell’operazione o della provenienza del denaro non è sufficiente, di per sé, a escludere l’obbligo di segnalazione quando l’operazione presenti profili oggettivi di anomalia.
  • La segnalazione sospetta svolge una funzione di filtro: non richiede l’accertamento pieno di un reato presupposto, ma un giudizio tecnico sulla idoneità dell’operazione a eludere la normativa antiriciclaggio.
  • In materia di sanzioni amministrative, lo ius superveniens che introduca un trattamento più favorevole deve essere applicato anche in cassazione, d’ufficio se necessario, perché il favor rei prevale sulle ordinarie preclusioni processuali.
  • Quando la legge sopravvenuta modifica il regime sanzionatorio, il giudice di rinvio deve verificare in concreto quale disciplina sia più favorevole e rideterminare la sanzione di conseguenza.
  • Nelle cessioni di aziende bancarie opera la disciplina speciale del testo unico bancario, che può imporre la responsabilità della cessionaria per le obbligazioni sorte prima della cessione, anche se derivanti da illecito amministrativo, senza fare applicazione della regola generale dell’art. 2560 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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