Cassazione Civile, Ordinanza n. 30766/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguarda due ricorsi per cassazione promossi dall'Agenzia delle entrate contro due sentenze della CTR Lazio, sezione distaccata di Latina, che avevano parzialmente accolto l'appello dei contribuenti avverso avvisi di accertamento per maggiori Irpef, Irap e Iva relativi all'anno d'imposta 2009, emessi nei confronti di una società di persone e dei soci. In sede di legittimità emergeva anche una questione preliminare connessa a un diniego di definizione agevolata della lite: la società aveva aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex d.l. 119/2018, ma l'Ufficio aveva negato il perfezionamento per insufficiente versamento; la società sosteneva invece di avere correttamente aderito, mentre per i soci risultava intervenuta la definizione agevolata con pagamento del dovuto, non contestata dall'amministrazione. L'Agenzia ha proposto due motivi di ricorso contro le sentenze di merito; dal testo disponibile non emergono nel dettaglio i singoli motivi, ma la Corte tratta soprattutto la riunione dei procedimenti, l'estinzione della lite per i soci e la sorte del contenzioso relativo alla società.
La decisione
La Corte dispone la riunione del procedimento n. 25677/2017 R.G. con quello n. 25265/2017 R.G. e prende atto che, per i soci, la lite deve essere dichiarata estinta in conseguenza della definizione agevolata, non contestata dall'amministrazione finanziaria. Quanto alla posizione della società, la Corte rileva che il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il diniego di definizione agevolata perché il pagamento integrativo era stato effettuato oltre il termine di trenta giorni assegnato dall'Ufficio, ma il testo fornito non contiene la parte finale della decisione sulla società; pertanto l'esito complessivo del ricorso dell'Agenzia sulla sua posizione non è integralmente determinabile dal solo estratto. È invece certo che per la parte relativa ai soci il giudizio viene chiuso per intervenuta definizione agevolata.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte ne considera l'operatività per la chiusura della controversia mediante pagamento dovuto e per la declaratoria di estinzione della lite.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione richiamata per la definizione agevolata delle liti pendenti.
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 68
Disposizione richiamata in relazione alla sospensione dei termini di versamento connessi alle definizioni agevolate durante l'emergenza sanitaria.
d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art. 149
Disposizione richiamata in relazione alla proroga dei termini di versamento dovuti per le definizioni agevolate.
art. 375 c.p.c.
Norma sul procedimento in camera di consiglio in Cassazione richiamata per la trattazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale accelerato in Cassazione richiamata per la trattazione.
Massime di principio
- Quando tra gli stessi soggetti pendono più ricorsi di cassazione riguardanti atti impositivi connessi, la Corte può disporne la riunione per una trattazione unitaria e coerente delle questioni comuni.
- La definizione agevolata della lite pendente, se perfezionata e non contestata dall'amministrazione, determina l'estinzione del giudizio per la relativa posizione processuale.
- In presenza di una disciplina speciale di definizione agevolata, il pagamento integrativo richiesto dall'Ufficio va valutato alla luce dei termini e delle proroghe normativamente previste; la questione del perfezionamento dipende dal rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
- Nei giudizi tributari relativi a società di persone e soci, la posizione dei soci e quella della società possono essere trattate distintamente ai fini degli effetti processuali derivanti da definizioni agevolate o altre cause estintive.
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