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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41764/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da alcune ordinanze-ingiunzione notificate nel 2013 per violazioni plurime dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, contestate a una persona che, quale legale rappresentante di una società, aveva effettuato pagamenti in contanti superiori alla soglia di legge in più occasioni tra il 10 marzo 2005 e il 4 agosto 2005. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo maturate prescrizione e decadenza; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo valida e tempestiva la notifica delle contestazioni avvenuta nel 2009 e quindi non maturati né il termine decadenziale di 90 giorni né la prescrizione quinquennale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981 e dell’art. 149 c.p.c., sostenendo l’invalidità della notifica delle contestazioni perché eseguita a mezzo posta senza applicazione delle formalità della l. n. 890/1982, in particolare senza raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario; 2) violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981, contestando il dies a quo del termine di 90 giorni e sostenendo che il Ministero avesse avuto conoscenza delle violazioni già nel luglio 2009, non il 2 settembre 2009; 3) violazione dell’art. 28 l. n. 689/1981, assumendo che, caduta la validità della notifica del 2009, il primo atto interruttivo sarebbe stato l’ordinanza-ingiunzione del 2013, quando la prescrizione era già maturata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per i primi due motivi, che la ricorrente muovesse da un presupposto errato: nella notifica diretta a mezzo posta da parte del funzionario dell’amministrazione accertatrice, nell’ambito dell’art. 14 l. n. 689/1981, non si applicano in via automatica le formalità della l. n. 890/1982 previste per gli atti giudiziari; è sufficiente che il procedimento sia riconducibile allo schema normativo e che l’atto sia regolarmente ricevuto, con eventuale nullità comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. Ha inoltre rilevato un difetto di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non erano state riprodotte adeguatamente le risultanze documentali invocate. Quanto al secondo motivo, ha condiviso la lettura della Corte d’appello secondo cui la data rilevante per il decorso del termine di 90 giorni era il 2 settembre 2009, data di effettiva ricezione della comunicazione da parte del Ministero, e non il momento dell’invio. Ne è conseguita la conferma della tempestività della contestazione e dell’idoneità degli atti a interrompere la prescrizione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito come inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

    norma sostanziale violata dalle condotte contestate, consistenti in pagamenti in contanti oltre soglia

  • art. 14 l. n. 689/1981

    per la notifica della contestazione delle violazioni si applicano le modalità del codice di procedura civile, ma la notifica può essere eseguita anche da un funzionario dell’amministrazione accertatrice a mezzo posta, senza obbligo di osservare le formalità della l. n. 890/1982; conta il raggiungimento dello scopo e la regolare ricezione dell’atto

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato come parametro invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non dirimente per la notificazione diretta a mezzo posta effettuata dall’amministrazione

  • art. 7 l. n. 890/1982

    la previsione sulla raccomandata informativa per consegna a persona diversa non è stata ritenuta applicabile alla notifica diretta a mezzo posta di atti amministrativi prevista dall’art. 14 l. n. 689/1981

  • art. 28 l. n. 689/1981

    la notifica delle contestazioni tempestivamente eseguita interrompe la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la questione proposta è già risolta dalla giurisprudenza consolidata in senso contrario alla tesi del ricorrente

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, riproducendone il contenuto essenziale

  • art. 1335 c.c.

    la presunzione di conoscenza della dichiarazione si supera solo provando, senza colpa, l’impossibilità di prenderne cognizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti sanzionatori amministrativi eseguita dal funzionario dell’amministrazione accertatrice, non si applicano automaticamente le formalità previste per la notificazione degli atti giudiziari dalla legge n. 890/1982; la validità va valutata in base alla riconducibilità del procedimento allo schema legale e al raggiungimento dello scopo.
  • L’eventuale irregolarità della notifica non comporta necessariamente inesistenza dell’atto, ma può integrare una nullità sanabile se l’atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • Ai fini del termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni amministrative, rileva il momento in cui l’amministrazione ha effettiva conoscenza dell’illecito o avrebbe potuto acquisirla con l’ordinaria diligenza, tenendo conto della complessità degli accertamenti necessari.
  • La notifica tempestiva della contestazione interrompe la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa.
  • Nel ricorso per cassazione fondato su vizi di notifica o su documenti decisivi è necessario rispettare rigorosamente l’onere di specificità, indicando e riproducendo il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato contrario alla tesi del ricorrente, la censura può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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