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Sentenza

Sentenza n. 2602/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Ministero Istruzione prot.n.47787 dell’27.11.2024, con cui viene rigettata l’istanza di riconoscimento professionale presentata ai sensi dell’art.16 D.Lgs.2306/2007 relativamente all’insegnamento nelle classi di concorso “ADSS” e “ADSL” (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado e secondo grado laureati; - di ogni altro atto presupposto o collegato e comunque incompatibile con il presente ricorso, ivi compreso il parere del M.U.R. prot.n.8644 del 5.6.2024, non meglio conosciuto;

Giustizia amministrativa202413326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna per l'insegnamento nelle classi di concorso ADSS e ADSL

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, dell'attestato denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato da un'università spagnola. Il Ministero ha respinto l'istanza, anche sulla base del parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca, rilevando che il titolo non consentiva l'accesso all'insegnamento in Spagna e che sussistevano differenze quantitative e qualitative rispetto al percorso italiano di specializzazione sul sostegno previsto dal d.m. 30 settembre 2011. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi, tra cui difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, mancata considerazione effettiva e specifica della formazione e dell'esperienza professionale maturate e omessa valutazione di possibili misure compensative. Il Ministero ha inoltre valorizzato la diversa denominazione del sostegno educativo rispetto al sostegno didattico, la modalità blended del percorso spagnolo, le differenze nei contenuti e l'assenza di un titolo abilitativo spagnolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'Amministrazione di riesaminare l'istanza mediante un'approfondita valutazione dell'intera formazione e dell'esperienza professionale dell'interessata, anche ai fini dell'eventuale imposizione di misure compensative. Il Collegio ha precisato che, in assenza dell'attestazione dell'autorità spagnola richiesta dalla direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento automatico fondato sulla direttiva non era esigibile; tuttavia, tale circostanza non escludeva la necessità di una valutazione comparativa alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE. L'Amministrazione avrebbe dovuto considerare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste in Italia. Il diniego è stato ritenuto insufficiente perché fondato su rilievi generali e formali, senza adeguata considerazione del tirocinio curriculare di 300 ore e della sovrapposizione tra numerose materie del percorso spagnolo e quelle del percorso italiano. Inoltre, il Ministero non aveva valutato misure compensative, pur potendo esse essere previste anche in presenza di divergenze sostanziali e dell'assenza di un titolo abilitativo. Il Collegio ha valorizzato anche il sopravvenuto d.i. n. 77/2025, che ammetteva ai percorsi compensativi docenti titolari del medesimo titolo rilasciato dall'università spagnola, rendendo non chiaro perché analoghe misure non potessero colmare le differenze formative nel procedimento di riconoscimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui lo Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e permette al beneficiario di accedere nello Stato ospitante alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato d'origine

    Il riconoscimento secondo la direttiva presuppone che la qualifica acquisita nello Stato d'origine abiliti il titolare a esercitare ivi la stessa professione.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007

    Le disposizioni nazionali riproducono la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sull'accesso alla stessa professione nello Stato ospitante.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Anche quando la fattispecie non rientra nella direttiva 2005/36/CE, le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono una valutazione comparativa complessiva di titoli, certificati, altri attestati ed esperienza pertinente; non impongono invece di riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine.

  • art. 3 d.m. 30 settembre 2011

    Il Ministero lo ha richiamato per comparare i requisiti del percorso italiano di specializzazione sul sostegno, ma il TAR ha ritenuto insufficiente un raffronto meramente formale basato su tali requisiti.

  • Allegato B d.m. 30 settembre 2011

    Costituisce il parametro dei contenuti formativi italiani rispetto ai quali deve essere effettuato il confronto sostanziale con la formazione estera.

  • Allegato C d.m. 30 settembre 2011

    Il richiamo alle modalità di svolgimento previste dall'allegato non consente, da solo, di escludere il riconoscimento senza una valutazione sostanziale delle competenze acquisite.

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Prevede percorsi di specializzazione per chi abbia seguito all'estero un percorso formativo sul sostegno e abbia presentato istanza di riconoscimento oltre i termini di conclusione, previa rinuncia alla domanda.

  • artt. 3 e 4 d.i. 24 aprile 2025, n. 77

    Disciplina i requisiti di ammissibilità e i crediti dei percorsi formativi compensativi per titoli conseguiti all'estero; l'ammissione di titolari del medesimo titolo estero costituisce elemento rilevante per verificare la possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative.

Massime di principio

  • Quando una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE perché il titolo non abilita all'esercizio della professione nello Stato d'origine, l'autorità dello Stato ospitante deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti, comparando le competenze acquisite con quelle richieste dalla normativa nazionale.
  • L'assenza di un titolo abilitativo nello Stato d'origine non costituisce, di per sé, una barriera preconcetta alla valutazione della formazione estera: l'autorità può e, in presenza di corrispondenze anche parziali o di differenze colmabili, deve considerare l'imposizione di misure compensative proporzionate.
  • Il diniego di riconoscimento di una formazione estera deve essere fondato su una valutazione concreta, individualizzata e sostanziale delle conoscenze, abilità, competenze, tirocinio ed esperienza professionale dell'interessato; non è sufficiente un raffronto generale o meramente formale basato sulla denominazione del corso, sulla diversa modalità didattica o sulle differenze astratte tra gli ordinamenti.
  • Quando il confronto evidenzia corrispondenze parziali o differenze formative, l'amministrazione deve motivare specificamente perché eventuali misure compensative, anche consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, non siano idonee a colmare tali differenze.
  • L'amministrazione non può giustificare il diniego con una generica esigenza di evitare disparità di trattamento rispetto ai cittadini che hanno seguito il percorso nazionale, senza verificare previamente se la disparità possa essere esclusa mediante un percorso compensativo proporzionato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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