Sentenza n. 8802/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 29 agosto 2025, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento di sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento, presentata il 29 agosto 2025, di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante la scadenza del termine per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendogli anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione espressa né una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di una formale istanza e decorso del termine previsto senza adozione di un provvedimento. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta ricevuta la documentazione completa, provvedere al riconoscimento entro tre mesi. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché il Ministero non aveva formulato richieste di integrazione e non aveva concluso il procedimento, il TAR gli ha ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale senza l'adozione di un provvedimento espresso contribuisce a configurare il silenzio inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l'eventuale fase di richiesta delle integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 29, comma 2, c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento, la presentazione di una formale istanza e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l'adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a configurare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi.
- Accertato il silenzio inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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