Cassazione Civile, Sentenza n. 12637/2020 del 25/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
Nel 1979 le parti avevano stipulato un contratto relativo al trasferimento di un immobile sede di un albergo. A seguito della mancata consegna del bene, i promissari acquirenti promossero un giudizio nel quale chiesero la risoluzione per inadempimento; la controparte formulò a sua volta domanda di risoluzione. Con sentenza del 1989 il Tribunale respinse entrambe le domande: dichiarò inammissibile quella degli attori e infondata quella del convenuto; la pronuncia divenne definitiva nel 1997. Nel 1994 uno dei promissari acquirenti, anche quale erede dell’altra acquirente, aveva convenuto un’erede del promittente venditore chiedendo l’accertamento dell’avvenuto trasferimento o, in subordine, una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. La domanda fu inizialmente dichiarata inammissibile; dopo una sequenza di impugnazioni e rinvii, il Tribunale nel 2011 la rigettò, ritenendo che le reciproche richieste di risoluzione nel precedente giudizio avessero sciolto il contratto per mutuo consenso. La Corte d’appello di Firenze, nel 2018, confermò il rigetto, considerando le contrapposte domande dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto, pur essendo state respinte nel merito o dichiarate inammissibili, e ritenendo quindi non più proponibile la domanda di adempimento. L’acquirente propose ricorso per Cassazione con tre motivi: 1) omesso esame del fatto che nel precedente giudizio le domande di risoluzione erano state respinte e il contratto non era stato risolto; 2) violazione dell’art. 1453, secondo comma, c.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che, una volta rigettata la domanda di risoluzione, restava possibile chiedere l’adempimento; 3) violazione degli artt. 1325, 1350, 1351 e 1453 c.c., contestando che lo scioglimento giudiziale del contratto immobiliare potesse prescindere dalla forma scritta. L’erede resistente propose ricorso incidentale condizionato con tre motivi, denunciando, in sintesi, la formazione del giudicato interno sullo scioglimento del contratto, la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e l’inammissibilità, perché nuova, della contestazione sulla forma scritta.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di novità dei motivi principali. Ha rigettato il primo motivo: la Corte d’appello aveva dato conto dell’esito del precedente giudizio, ma tale esito era irrilevante rispetto alla ratio della decisione impugnata, fondata sulla manifestazione di volontà delle parti di sciogliere il rapporto mediante le reciproche domande di risoluzione. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il divieto dell’art. 1453 c.c. di chiedere l’adempimento dopo avere domandato la risoluzione viene meno quando la domanda di risoluzione è rigettata: il vincolo contrattuale resta in vita, risorge l’interesse all’esecuzione e inizia un nuovo termine prescrizionale per l’azione di adempimento. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha rigettato tutti i motivi del ricorso incidentale: non si era formato giudicato interno sullo scioglimento del contratto; la Corte d’appello poteva riesaminare la questione nel merito; inoltre, la fase svoltasi davanti al Tribunale dopo la rimessione per l’integrazione del contraddittorio era un giudizio iniziato ex novo, senza i limiti propri del giudizio di rinvio, e le parti vi recuperavano la pienezza dei poteri processuali di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di Cassazione. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
Secondo l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il divieto, posto dall’art. 1453 c.c., di chiedere l’adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d’essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo l’interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l’adempimento.
Se la domanda di risoluzione è rigettata, il vincolo contrattuale permane e il creditore può successivamente domandare l’adempimento; il rigetto fa venir meno il divieto di mutare dalla domanda di risoluzione a quella di adempimento e determina l’inizio di un nuovo termine prescrizionale per quest’ultima.
art. 24 Cost.
La norma è menzionata soltanto nell’esposizione del secondo motivo di ricorso; la Corte non la applica né ne enuncia un’interpretazione.
art. 1325 c.c.
La norma è menzionata nel terzo motivo di ricorso, dichiarato assorbito; la Corte non la applica né ne enuncia un’interpretazione.
art. 1350 c.c.
La norma è menzionata nel terzo motivo di ricorso, dichiarato assorbito; la Corte non la applica né ne enuncia un’interpretazione.
art. 1351 c.c.
La norma è menzionata nel terzo motivo di ricorso, dichiarato assorbito; la Corte non la applica né ne enuncia un’interpretazione.
art. 2932 c.c.
La disposizione è riportata nella ricostruzione della domanda originaria, ma la Corte non la applica né ne interpreta i presupposti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata per descrivere la censura del primo motivo, che viene rigettato; la Corte non ne formula un’interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è richiamata nell’esposizione delle censure, senza che la Corte ne enunci un’interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La disposizione è richiamata nell’esposizione delle censure del ricorso incidentale, senza che la Corte ne enunci un’interpretazione.
art. 324 c.p.c.
La norma è menzionata nel primo motivo del ricorso incidentale, rigettato; la Corte non ne enuncia un’interpretazione autonoma.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
La norma è menzionata nel primo motivo del ricorso incidentale, rigettato; la Corte non ne enuncia un’interpretazione autonoma.
art. 342 c.p.c.
La norma è menzionata nel primo motivo del ricorso incidentale, rigettato; la Corte non ne enuncia un’interpretazione autonoma.
art. 2909 c.c.
La norma è menzionata nel primo motivo del ricorso incidentale, rigettato; la Corte non ne enuncia un’interpretazione autonoma.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La disposizione è menzionata nell’esame del secondo motivo incidentale; la Corte chiarisce che il principio di diritto vincolante nel rinvio riguardava la natura della fase processuale restituita al Tribunale e i limiti del giudizio di rinvio.
art. 383 c.p.c.
La disposizione è richiamata nella ricostruzione della fase di rinvio, ma la Corte non ne enuncia un’interpretazione autonoma distinta da quella relativa agli artt. 354 e 394 c.p.c.
art. 354, primo comma, c.p.c.
In caso di rimessione della causa in primo grado per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso, la fase davanti al primo giudice, una volta che la rimessione sia divenuta irretrattabile, non costituisce prosecuzione del giudizio di rinvio, ma un giudizio iniziato ex novo, nel quale le parti recuperano la pienezza dei poteri processuali di primo grado.
art. 394 c.p.c.
Quando il giudice di rinvio rimette la causa in primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio e la relativa pronuncia non è impugnata, la fase davanti al Tribunale è un giudizio nuovo, non soggetto ai limiti del giudizio di rinvio; le parti possono esercitare i poteri processuali propri del primo grado.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
La disposizione è richiamata quale fonte di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002; la statuizione riguarda il contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
La Corte lo richiama per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello previsto per il ricorso, a carico della ricorrente incidentale se dovuto.
Massime di principio
- Il divieto di chiedere l’adempimento dopo avere domandato la risoluzione, previsto dall’art. 1453 c.c., non opera quando la domanda di risoluzione sia stata rigettata: il contratto resta efficace, il creditore può chiedere l’esecuzione della prestazione e da quel momento decorre un nuovo termine prescrizionale per il diritto all’adempimento. Le domande di risoluzione e di adempimento possono inoltre essere formulate in via subordinata nello stesso giudizio.
- Quando, dopo una cassazione con rinvio, il giudice rimette la causa in primo grado per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso e la pronuncia di rimessione non viene impugnata, il processo davanti al Tribunale è un giudizio iniziato ex novo, non una prosecuzione soggetta ai limiti del giudizio di rinvio; le parti riacquistano la pienezza dei poteri processuali propri del primo grado.
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