Ordinanza n. 339/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, che aveva accolto l'istanza cautelare proposta contro la graduatoria nazionale della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio relativa all'impugnazione, da parte della candidata, del decreto del 9 agosto 2024 del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici prevista dal d.m. n. 107 del 2023, nonché della graduatoria nella parte concernente il punteggio attribuito alla candidata. L'appello è stato ritenuto prima facie fondato perché il punteggio incrementale per la seconda laurea magistrale risultava già attribuito dalla commissione con verbale del 6 agosto 2024, a seguito dell'istanza di rettifica in autotutela presentata il 3 agosto 2024, con aumento del punteggio per i titoli da 9,25 a 11,25. È stata inoltre ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione si fonda, in via preliminare, sulla plausibile fondatezza della censura relativa alla corretta attribuzione del punteggio per la seconda laurea magistrale, già riconosciuto dalla commissione prima dell'adozione del decreto di approvazione della graduatoria. Inoltre, il Collegio ha ritenuto prima facie fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica ad almeno un controinteressato, individuabile nei soggetti collocati nella graduatoria la cui posizione avrebbe potuto essere incisa dall'eventuale modifica del punteggio. È stata ordinata la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Il dispositivo condanna l'appellante alla rifusione delle spese dell'appello cautelare in favore del Ministero appellato, liquidate in euro 500 oltre oneri di legge, se dovuti, nonostante la motivazione rechi un riferimento alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
d.m. n. 107 del 2023
Individua la procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici cui si riferisce la graduatoria impugnata.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, la plausibile fondatezza dell'impugnazione può risultare dalla verifica documentale che il punteggio contestato sia stato già correttamente attribuito dalla commissione prima dell'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria.
- L'impugnazione di una graduatoria concorsuale nella parte relativa al punteggio attribuito a un candidato richiede, ove l'eventuale accoglimento possa incidere sulle posizioni degli altri graduati, la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato; la sua omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Quando il giudice d'appello ritiene prima facie fondata l'eccezione di omessa notifica a un controinteressato e la censura relativa alla legittimità del punteggio, può riformare l'ordinanza cautelare di primo grado e respingere la domanda cautelare.
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