Sentenza n. 4690/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma quanto al ricorso n. 2087 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania (sezione Terza) n. 1365/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli n. 1365/2026, relativa all'aggiudicazione della gara per la fornitura di otto locomotori a basso impatto ambientale
Esito
La controversia
La controversia riguardava una gara aperta indetta dall'Ente autonomo Volturno ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, per la fornitura di otto locomotori a basso impatto ambientale. La gara era stata aggiudicata a Bertolotti s.p.a. Medtec s.r.l. e Ventura Mineraria s.r.l., riunite in RTI, avevano impugnato l'aggiudicazione, gli atti di gara, l'offerta dell'aggiudicataria, la verifica di anomalia, le clausole del disciplinare relative al requisito di capacità tecnica e professionale e il diniego parziale di accesso, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Bertolotti aveva proposto ricorso incidentale contro l'ammissione e la valutazione dell'offerta del RTI Medtec-Ventura, nonché contro l'interpretazione della lex specialis in tema di avvalimento e requisiti minimi di qualificazione. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, accolto il ricorso principale e il ricorso incidentale, annullando rispettivamente l'aggiudicazione e gli atti di gara relativi all'ammissione e valutazione dell'offerta del RTI. Bertolotti, Medtec e Ventura e l'Ente autonomo Volturno avevano proposto distinti appelli. Nel giudizio d'appello Medtec e Ventura hanno rinunciato al ricorso di primo grado, agli effetti favorevoli della sentenza e al proprio appello, mentre Bertolotti ha rinunciato al ricorso incidentale di primo grado, agli effetti favorevoli della sentenza e al proprio appello. Le rinunce sono state sottoscritte dalla parte e dal difensore, notificate nel termine previsto e non opposte dalle altre parti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i tre appelli perché proposti contro la medesima sentenza. Ha ritenuto valide le rinunce formulate da Medtec e Ventura e da Bertolotti ai sensi dell'art. 84 c.p.a., applicabile all'appello in forza dell'art. 38 c.p.a., rilevando che esse determinavano l'estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Poiché le rinunce riguardavano anche gli effetti favorevoli della sentenza appellata, il Collegio ha escluso che fosse sufficiente dichiarare estinto il solo giudizio d'appello: ciò avrebbe consentito alla sentenza di primo grado di passare in giudicato. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza del TAR e dichiarato estinto il giudizio di primo grado. Il venir meno dell'oggetto della controversia ha assorbito anche l'appello dell'Ente autonomo Volturno. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata per la gara, ma non è oggetto della decisione finale.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Riguarda il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma non è oggetto della decisione finale.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia costituisce una causa estintiva del giudizio quando è formulata nei modi previsti dalla norma; gli atti devono essere sottoscritti dalla parte e dal difensore e notificati nel termine di dieci giorni previsto dal comma 3.
Le rinunce valide e non opposte determinano l'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia è qualificata come causa di estinzione del giudizio.
art. 38 c.p.a.
Rende applicabile al giudizio d'appello la disciplina della rinuncia prevista dall'art. 84 c.p.a.
art. 96, comma 1, c.p.a.
Impone la riunione degli appelli aventi a oggetto la medesima sentenza.
Massime di principio
- Quando più appelli hanno a oggetto la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a.
- La rinuncia al ricorso e agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado, validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, notificata nel termine previsto e non opposta dalle altre parti, determina l'estinzione del giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
- Quando l'appellato rinuncia sia all'azione sia agli effetti favorevoli derivanti dalla sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, anziché limitarsi a dichiarare estinto il giudizio d'appello, per evitare il passaggio in giudicato della sentenza.
- La rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado da parte delle parti che avevano conseguito statuizioni favorevoli fa venir meno l'oggetto degli appelli proposti dalle altre parti e consente di definire il giudizio con l'estinzione del processo di primo grado e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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