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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Ricorso amministrativo - Contributo unificato e motivi aggiunti - Estensione dell'oggetto del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M. G. aveva inizialmente impugnato davanti al TAR Basilicata la deliberazione del 28 febbraio 2017 con cui l’Azienda Ospedaliera S.C. di Potenza aveva stipulato con l’avv. R. un contratto a tempo determinato per sostituire l’avv. F. C. In seguito, con motivi aggiunti, aveva impugnato anche la determinazione del 12 luglio 2017, che prorogava quel contratto per ulteriori due anni. La segreteria del TAR gli aveva richiesto il contributo unificato per entrambi i ricorsi e la CTP di Potenza, con sentenza n. 211/2019 depositata il 21 marzo 2019, aveva accolto la sua impugnazione dell’invito al pagamento. Il TAR ha appellato sostenendo che i motivi aggiunti riguardavano un atto diverso e successivo, la proroga dell’incarico, rispetto al provvedimento originario di conferimento, e che fosse quindi dovuto un secondo contributo. M. G. sosteneva invece che gli atti erano connessi e che i motivi aggiunti non avevano ampliato significativamente l’oggetto del giudizio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del TAR e ha riformato l’esito favorevole al contribuente. Ha ritenuto che i motivi aggiunti avessero introdotto una domanda nuova, perché diretti all’annullamento di un provvedimento distinto, emanato successivamente e dotato di un autonomo oggetto: la proroga del contratto, anziché la sua stipula. La connessione tra i due atti e la concatenazione dei loro effetti non eliminavano la diversità dell’oggetto né la rilevante estensione del giudizio; era pertanto dovuto un ulteriore contributo unificato. Le spese del giudizio sono state compensate. Il testo non indica l’importo del contributo né l’applicazione o l’ammontare di una sanzione.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Secondo tale norma la soccombenza processuale per i ricorsi proposti davanti ai TAR ed al Consiglio di Stato si determina con il passaggio in giudicato della sentenza ed, ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

    Il contributo va considerato anche con riguardo ai motivi aggiunti quando questi introducono una domanda nuova. Nel caso deciso, la domanda di annullamento della successiva proroga è stata considerata nuova perché rivolta contro un provvedimento diverso da quello impugnato con il ricorso principale.

  • Principio enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 6 ottobre 2015

    E ha altresì stabilito che se «il Giudice nazionale (...) accerta chetali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi»

    Per stabilire se siano dovuti contributi cumulativi occorre verificare concretamente se gli oggetti delle impugnazioni siano distinti o se i motivi aggiunti amplino in modo considerevole la controversia. Se non ricorre nessuna di queste condizioni, l’amministrato deve essere dispensato dal pagamento cumulativo; qui la Commissione ha ritenuto che ricorressero.

Massime di principio

  • La connessione fattuale o funzionale tra atti amministrativi non esclude, da sola, un autonomo contributo unificato: rileva se i motivi aggiunti chiedono l’annullamento di un provvedimento distinto.
  • L’impugnazione di un atto successivo, che produce una nuova lesione e richiede una domanda autonoma di annullamento, può costituire una domanda nuova e determinare una rilevante estensione dell’oggetto del giudizio.
  • La valutazione non deve essere puramente formale: occorre confrontare gli oggetti delle impugnazioni e verificare se vi sia un effettivo ampliamento considerevole della controversia. Se gli oggetti non sono distinti e non vi è tale ampliamento, non è dovuto il contributo cumulativo.

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