Sentenza n. 118/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 3935/2024 del 25/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, della sentenza che aveva disposto l’ostensione di documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della stessa Sezione n. 3935/2024, deducendo la mancata esecuzione dell’obbligo di ostensione documentale imposto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Dopo l’instaurazione del giudizio, l’amministrazione ha provveduto all’ostensione dei documenti richiesti. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione ha integralmente adempiuto all’obbligo di ostensione documentale durante il giudizio. Le spese sono state poste a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’adempimento è infatti intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
al Collegio non resti che dichiarare cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata, quale l’esecuzione dell’obbligo di ostensione documentale imposto dal giudicato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo imposto da una sentenza durante il giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese: queste possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, a carico dell’amministrazione che abbia reso necessaria l’instaurazione del giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’ostensione di documenti, l’avvenuta consegna integrale della documentazione richiesta soddisfa la pretesa sostanziale e determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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