Sentenza n. 566/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 434/25 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 434/2025 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, ritualmente notificata, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre accessori. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, che non aveva spontaneamente adempiuto, e ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese di giudizio. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento o altra causa impeditiva, modificativa o estintiva dell'obbligazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligazione; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Il commissario, in quanto dirigente del Ministero resistente, non avrà diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresa l'adozione degli ordini necessari per l'esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'adempimento o altra causa impeditiva, modificativa o estintiva.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le condanne pecuniarie derivanti dalla legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova da parte del creditore dell'esistenza, della notificazione e del passaggio in giudicato del titolo esecutivo, nonché dell'inadempimento dell'amministrazione, è sufficiente a integrare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta poi all'amministrazione provare l'avvenuto adempimento o una causa impeditiva, modificativa o estintiva dell'obbligazione.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato e il termine legalmente previsto per l'adempimento è decorso, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per specifiche condanne pecuniarie può essere applicata per analogia ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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