Cassazione Penale, Sentenza n. 46952/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimessione in termini ex art. 175, comma 2, c.p.p., per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza penale d'appello del 24/4/2015. Il ricorrente era stato dichiarato contumace, sempre assistito da difensori d'ufficio e ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della condanna solo il 12/7/2022, chiedendo quindi la restituzione del termine per proporre impugnazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha disposto la rimessione in termini del ricorrente per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 24/4/2015. La Corte ha applicato la disciplina previgente dell'art. 175 c.p.p., rilevando la presunzione iuris tantum di mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato contumace e l'onere del giudice di cercare prova positiva dell'effettiva conoscenza; ha inoltre escluso che la mera notifica al difensore d'ufficio costituisca prova di conoscenza o di rinuncia
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (testo previgente)
art. 175, comma 2, c.p.p. (testo anteriore alla L. 28/4/2014, n. 67)
Si applica la disciplina previgente per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge; la norma stabilisce la rimessione in termini salvo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o abbia volontariamente rinunciato a comparire o a impugnare
art. 15-bis, L. 28 aprile 2014, n. 67 (disposizione transitoria)
art. 15-bis L. 28/4/2014, n.67 (disposizione transitoria)
Stabilisce che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità
art. 161 cod. proc. pen.
Regola le notifiche al difensore; la Corte ha precisato che la regolarità formale della notifica al difensore d'ufficio non prova di per sé l'effettiva conoscenza dell'imputato
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 21393 del 15/4/2015, Rv. 264219)
Sez. 2 n. 21393/2015, Rv. 264219
Principio consolidato secondo cui l'art. 175 comma 2 pone una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza e grava sul giudice l'onere di reperire prova positiva della conoscenza effettiva da parte dell'imputato
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato contumace e assistito da difensori d'ufficio, deve presumersi, salvo prova contraria, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o della sentenza
- La notifica al difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza personale dell'imputato; il giudice deve cercare elementi di prova positivi che attestino la conoscenza o una rinuncia volontaria
- Nei procedimenti iniziati prima della L. 28/4/2014, n. 67 e relativi alla situazione transitoria prevista dall'art. 15-bis, continua ad applicarsi il testo previgente dell'art. 175 c.p.p.
- La rimessione in termini va concessa salvo prova che l'imputato abbia effettivamente conosciuto il provvedimento o abbia volontariamente rinunciato a impugnare; in tali casi la richiesta di rimessione può essere rigettata
- In presenza di dichiarazione di latitanza o contumacia protratta e di assenza di rapporti effettivi tra imputato e difensore d'ufficio, la piena tutela del diritto di difesa può richiedere la restituzione del termine per impugnare
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