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Ordinanza

Ordinanza n. 4340/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Del decreto ministeriale pt. 0000101 del 22-04-2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 del 9-05-2025, con cui si è proceduto all’adozione della perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed all’individuazione delle relative misure di salvaguardia dell’istituendo Parco Nazionale del Matese (all. 1), nonché di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi gli atti istruttori, nella misura in cui ha provveduto alla zonizzazione ed alla perimetrazione dell’area soggetta all’istituendo detto Parco in senso opposto o, comunque, in antitesi a quanto richiesto dal comune di Longano in fase di istruttoria procedimentale.

Giustizia amministrativa202508391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di adozione della perimetrazione e zonizzazione provvisorie e delle misure di salvaguardia dell'istituendo Parco Nazionale del Matese, nella parte relativa al territorio del Comune di Longano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Longano ha impugnato il decreto ministeriale del 22 aprile 2025, chiedendone l'annullamento limitatamente alla perimetrazione e zonizzazione dell'area ricadente nel proprio territorio, ritenute difformi dalle richieste formulate durante l'istruttoria. Il Comune aveva chiesto una diversa delimitazione del perimetro del Parco, con inclusione di circa il 66% del territorio comunale secondo confini naturalistici indicati, nonché l'esclusione dell'impianto eolico oppure, in subordine, il suo inserimento nella zona 3 per consentirne manutenzione e rigenerazione. Le doglianze riguardavano inoltre le difficoltà di gestione del Parco, le restrizioni potenzialmente incidenti sullo sviluppo economico e sulle attività tradizionali e la proliferazione dei cinghiali conseguente al divieto di caccia. Il ricorrente ha chiesto anche l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei residenti e delle associazioni interessate. All'udienza il Comune ha chiesto il rinvio, rappresentando che si era svolto un incontro tra Ministero, ISPRA e alcuni Comuni e che ISPRA era stata incaricata di svolgere un'ulteriore istruttoria per una nuova proposta di zonizzazione; la richiesta è stata condivisa dall'Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione. Ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei residenti del Comune e delle associazioni ambientaliste, ritenendo che non fossero parti necessarie: l'interesse dei residenti è normalmente tutelato dall'ente territoriale, salvo un'incidenza diretta uti singuli, mentre le associazioni non risultavano necessarie ai fini della validità del giudizio. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco, poiché la domanda era circoscritta alla parte del decreto relativa alla perimetrazione e zonizzazione del territorio comunale e l'eventuale annullamento non avrebbe travolto la loro nomina. Considerata la richiesta congiunta di rinvio, motivata dalla prospettiva di una nuova istruttoria e di un nuovo provvedimento di perimetrazione, il TAR ha ravvisato una causa eccezionale per rinviare la trattazione. Ha inoltre disposto un approfondimento istruttorio, ordinando all'amministrazione di depositare entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sui fatti di causa. La causa è stata rinviata all'udienza di merito del 17 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. f-bis), l. 394/1991

    La disposizione ha istituito il Parco Nazionale del Matese.

  • art. 34, comma 3, l. 394/1991

    Attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il potere di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi previsti dall'art. 34, comma 1, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le Regioni.

  • art. 1, comma 1116, l. 205/2017

    Ha aggiunto la lettera f-bis) all'art. 34, comma 1, della l. 394/1991, determinando l'istituzione del Parco Nazionale del Matese.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione è circoscritta a una porzione della perimetrazione provvisoria di un'area protetta, i componenti dell'organo di gestione provvisoria non sono controinteressati necessari se l'eventuale annullamento parziale dell'atto non incide sulla loro nomina.
  • I residenti nel territorio interessato da un provvedimento di perimetrazione di un'area protetta non sono, per il solo fatto della residenza, parti necessarie del giudizio promosso dall'ente territoriale; tale qualità può rilevare soltanto in presenza di un'incidenza diretta e individualizzata del provvedimento sulla loro sfera giuridica.
  • Il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione quando le parti lo chiedano congiuntamente in vista di una nuova istruttoria amministrativa e della possibile adozione di un nuovo provvedimento di perimetrazione, ravvisando una causa eccezionale.
  • Nell'ambito di un giudizio sull'esercizio del potere di perimetrazione provvisoria di un parco nazionale, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione sui fatti di causa entro un termine prefissato, rinviando la decisione di merito all'esito dell'approfondimento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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