Cassazione Civile, Ordinanza n. 06916/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di alcuni dipendenti dell'Istituto per la Promozione Industriale, ente poi soppresso, nei ruoli del Ministero ai sensi del d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010. I lavoratori chiedevano: il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; l'inclusione nell'assegno personale riassorbibile di varie voci retributive percepite in precedenza, tra cui indennità di funzione, quota del 50% del premio di produttività, versamenti del datore a previdenza integrativa, premi assicurativi e indennità di mensa. La Corte d'appello aveva accolto in parte le domande, ritenendo applicabile l'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e riconoscendo l'anzianità, nonché includendo alcune voci nell'assegno ad personam. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la disciplina speciale escludeva l'applicazione della regola del trasferimento d'azienda e limitava la conservazione al solo trattamento economico fisso e continuativo, senza diritto autonomo al riconoscimento dell'anzianità; 2) violazione dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010 per avere incluso nell'assegno personale i premi di polizza per caso morte, infortuni e malattia (Asfalis). I lavoratori resistenti proponevano a loro volta ricorso incidentale, lamentando la mancata inclusione nell'assegno ad personam della quota del 50% del premio di produttività collegato alla presenza effettiva in servizio, deducendo violazione degli artt. 7, comma 20, e 9 del d.l. n. 78/2010 e della disciplina contrattuale aziendale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Ministero, cassando la sentenza impugnata, perché ha ritenuto non conforme all'orientamento consolidato l'applicazione dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e il conseguente riconoscimento automatico dell'anzianità di servizio. Ha affermato che, nel fenomeno successorio relativo all'ente soppresso, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, la quale garantisce la sola conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio con caratteristiche di fissità e continuità, ma non il riconoscimento in sé dell'anzianità pregressa, salvo che essa sia necessaria a preservare diritti economici già maturati. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva incluso nell'assegno voci non correttamente valutate alla luce di tale disciplina speciale. Il ricorso incidentale dei lavoratori è stato dichiarato inammissibile, perché diretto a censurare la interpretazione di un contratto collettivo aziendale con una doglianza formalmente ex art. 360, n. 3 c.p.c., ma non veicolata attraverso i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., e quindi non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
Norma speciale applicabile alla successione del Ministero nei rapporti dell'ente soppresso; assicura la conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio connotato da fissità e continuità, non il riconoscimento generalizzato dell'anzianità pregressa.
art. 2112 c.c.
Richiamato dal Ministero per escluderne l'applicazione; la Corte ribadisce che non è la disciplina pertinente al fenomeno successorio in esame, essendo prevalente la norma speciale dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
La Corte esclude che disciplini il caso concreto; il passaggio dei dipendenti dell'ente soppresso non è regolato da tale disposizione, ma dalla speciale previsione del d.l. n. 78/2010.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per chiarire la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Usato come parametro per definire il trattamento accessorio correlato a performance individuale, organizzativa o a condizioni di lavoro particolarmente disagiate, pericolose o dannose.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso; nel ricorso incidentale la censura è stata ritenuta inammissibile perché non correttamente veicolata rispetto alla contrattazione collettiva aziendale.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati per affermare che la contrattazione aziendale può essere censurata in cassazione solo denunciando la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, non proponendo una diversa lettura del testo.
art. 48 del CCNL per il personale I.P.I.
La sua interpretazione è stata oggetto del ricorso incidentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché riguardava un contratto collettivo aziendale e non i canoni ermeneutici del codice civile.
art. 9 del d.l. n. 78/2010
Invocato nel ricorso incidentale insieme all'art. 7, comma 20, a sostegno della domanda di inclusione della quota del premio di produttività nell'assegno personale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'ordine di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel passaggio di dipendenti da un ente soppresso a un'amministrazione pubblica subentrante, la disciplina speciale applicabile prevale su quella generale del trasferimento d'azienda; la conservazione del trattamento economico va verificata secondo la norma speciale e non comporta automaticamente il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
- L'anzianità pregressa non è di per sé un diritto azionabile verso il nuovo datore pubblico: va tutelata solo nella misura in cui sia funzionale a preservare diritti economici già entrati nel patrimonio del lavoratore e a evitare un peggioramento del trattamento retributivo già goduto.
- Ai fini della conservazione del trattamento nei trasferimenti/successioni in ambito pubblico, occorre distinguere tra voci retributive fisse e continuative e voci legate a risultati, presenza effettiva o altre condizioni variabili; solo le prime, o quelle accessorie con caratteri di stabilità e continuità, possono essere incluse nell'assegno personale nei limiti della disciplina speciale.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di un contratto collettivo aziendale o decentrato non è deducibile come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. asseritamente violati; altrimenti la censura si risolve in una inammissibile richiesta di nuova interpretazione del testo contrattuale.
- La Corte di cassazione, in presenza di consolidato orientamento su questioni analoghe, può cassare la sentenza di merito che se ne discosti senza adeguata conformità ai principi già affermati, rinviando al giudice di merito per un nuovo esame conforme alla disciplina speciale e ai criteri di legittimità.
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