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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38618/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca confermato dalla Corte d'Appello di Ancona. Dalida RADOSAVLJEVIC deduceva la mancata prova della "pericolosità sociale" e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 e 8 del d.lgs. 159/2011. Michele JOVANOVIC contestava l'ablazione dei cespiti per violazione degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011 e lamentava motivazione inesistente e violazioni procedurali (art. 7 d.lgs. 159/2011, art. 111 Cost., art. 125 c.p.p.), nonché profili relativi all'onere della prova e all'art. 26. Zoran JOVANOVIC denunciava motivazione apparente/inesistente, violazione degli oneri probatori e dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 e contestava che la provenienza lecita delle somme fosse stata adeguatamente considerata (richiamando anche la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale). Inoltre è stato dedotto che i terzi avevano prodotto documentazione bancaria a prova della lecita provenienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi: per Dalida RADOSAVLJEVIC perché non le sono stati confiscati beni a lei intestati e quindi le manca interesse a impugnare la statuizione ablativa; per Michele JOVANOVIC perché l'appello è stato proposto da difensore privo di procura speciale, rendendo l'impugnazione inammissibile. I motivi di Zoran JOVANOVIC sono stati trattati e respinti: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non fosse inesistente o meramente apparente e che vi fossero elementi idonei a ritenere la scarsa spiegazione della provenienza lecita delle somme e la sproporzione tra risorse e impieghi, con presunzione di disponibilità in presenza di convivenza e assenza di risorse proprie del terzo. Pertanto la confisca è stata sostanzialmente confermata; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione - cosiddetto codice antimafia)

    art. 4; art. 7; art. 8; art. 10; art. 19, comma 3; art. 20; art. 24; art. 26

    La Corte richiama i principi del d.lgs. 159/2011: in particolare la disciplina sulla confisca per sproporzione e la presunzione di disponibilità per coniuge/conviventi (art. 19, comma 3 e art. 24). I vizi di motivazione in materia di misure di prevenzione sono valutabili in Cassazione solo se la motivazione è mancante o meramente apparente (violazione dell'obbligo di provvedere motivando, artt. 7 e 10 combinati con art. 125 c.p.p.).

  • Codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 616; art. 606 (lett. e) richiamato nella giurisprudenza)

    Art. 125: obbligo di motivazione nei decreti; art. 616: condanna alle spese e ammenda per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; art. 606 indica i limiti di censura in Cassazione (vizi deducibili), con esclusione ordinaria del merito della motivazione salvo ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Codice di procedura civile

    In tema di partecipazione del terzo interessato nel procedimento di prevenzione, il terzo può stare in giudizio solo mediante difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; la mancata procura speciale rende inammissibile l'appello del terzo.

  • Costituzione

    Richiamato a fondamento delle garanzie del giusto processo e dell'obbligo motivazionale delle decisioni giurisdizionali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    richiamata dai ricorrenti

    La pronuncia costituzionale è stata evocata per questioni relative all'onere della prova e alla legittimità di spezzoni della disciplina preventiva; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che, anche dopo i rilievi costituzionali, nel caso concreto sussistessero elementi idonei a giustificare la confisca.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la proposta (la persona segnalata) ha interesse ad impugnare solo se a lei sono stati direttamente confiscati beni; altrimenti l'interesse spetta ai terzi intestatari dei beni.
  • Un terzo interessato non può impugnare personalmente: l'appello nei procedimenti di prevenzione va proposto da difensore munito di procura speciale; la mancanza della procura speciale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione si può censurare la motivazione solo se essa è del tutto inesistente o meramente apparente; i vizi ordinari di motivazione non sono materia di legittimità.
  • Per i congiunti stretti (coniuge, figli, conviventi) la disponibilità dei beni intestati al terzo può essere presunta quando manchino risorse economiche proprie del terzo; per gli altri terzi è richiesto un accertamento probatorio più rigoroso.
  • La prova della lecita provenienza della provvista grava in concreto sul terzo intestatario che contesta la confisca: la produzione di documentazione deve essere completa e coerente con gli estratti conto/evidenze bancarie; la mera produzione di elementi non esplicitamente valutati può non essere sufficiente a superare gli elementi indizianti.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati nei procedimenti di prevenzione possono comportare condanne alle spese e ammende a carico dei ricorrenti.

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