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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 2406 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Trust - Vincolo di destinazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato escluso che la mera costituzione del trust autodichiarato determini un trasferimento imponibile o un arricchimento attuale dei beneficiari. L’imposta sulle donazioni non è pertanto dovuta al momento della costituzione del vincolo, poiché l’eventuale arricchimento si realizzerà solo con il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione di un trust autodichiarato. Ha sostenuto che, in tale struttura, i beni non vengono trasferiti a un diverso soggetto, poiché il disponente assume anche il ruolo di trustee, e che il trasferimento ai beneficiari avverrà solo in un momento successivo. Mancando quindi un immediato arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, non sarebbe integrato il presupposto dell’imposta sulle donazioni.

Norme richiamate

  • Imposta sulle successioni e donazioni

    L’imposta sulle donazioni presuppone un effettivo arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità. La costituzione del trust autodichiarato, di per sé, non realizza tale arricchimento immediato.

  • Trust autodichiarato

    Quando il disponente conserva anche la qualifica di trustee, i beni non sono trasferiti in proprietà a un soggetto diverso; il vincolo di destinazione non equivale automaticamente a una liberalità imponibile.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust non determina necessariamente l’applicazione immediata dell’imposta sulle donazioni: occorre verificare se si è già prodotto un effettivo arricchimento patrimoniale.
  • Nel trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, l’istituzione del vincolo può non comportare un trasferimento patrimoniale fiscalmente rilevante.
  • L’imposizione può essere rinviata al momento in cui i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari, se solo allora si realizza la liberalità e il relativo arricchimento.
  • La valutazione deve concentrarsi sugli effetti sostanziali dell’atto, distinguendo tra mera segregazione o destinazione dei beni e trasferimento definitivo della ricchezza.

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