Cassazione Civile, Ordinanza n. 08025/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione del 1° dicembre 2010 relativo a un immobile adibito a magazzino generale per la stagionatura e spedizione di formaggi e prosciutti, nel quale la locatrice aveva assunto anche ulteriori obbligazioni funzionali all’uso convenuto del bene. A seguito del mancato pagamento di canoni, la locatrice aveva intimato due sfratti per morosità; la conduttrice si era opposta deducendo inadempimenti della controparte e chiedendo il risarcimento dei danni. In appello, la domanda di risoluzione e rilascio era stata dichiarata cessata per effetto del rilascio spontaneo dell’immobile, mentre erano state ridotte le condanne risarcitorie in favore della conduttrice. In cassazione la locatrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione del contratto e degli artt. 1455, 1460, 2037 e 2041 c.c. per errata valutazione della gravità dell’inadempimento della conduttrice; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato le contestazioni sulla corretta esecuzione del rapporto e sul contegno della conduttrice, anche in ordine all’accesso ai locali e alle attività di controllo e sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e, comunque, diretto a ottenere una rivalutazione del contenuto del contratto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non adeguatamente dedotto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di argomentazioni difensive o risultanze istruttorie, senza che la ricorrente avesse individuato un preciso fatto storico omesso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
Le censure sulla violazione delle regole ermeneutiche devono indicare specificamente i canoni asseritamente violati e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammissibile in cassazione una critica che si risolva nella diversa lettura del contratto e dei fatti di causa.
art. 1455 c.c.
La valutazione della gravità dell’inadempimento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere trasformata in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio in sede di legittimità.
art. 1460 c.c.
È richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte osserva che la doglianza mira in sostanza a una rivalutazione del comportamento delle parti e delle prove.
art. 2037 c.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma; la menzione resta nell’ambito delle censure prospettate.
art. 2041 c.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non affronta nel merito la norma, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione della volontà contrattuale o dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non riguarda questioni giuridiche, argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi denuncia in cassazione la violazione dei canoni di interpretazione del contratto deve indicare specificamente le regole legali violate e spiegare il concreto scostamento del giudice di merito; non è ammissibile una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale o delle prove.
- La valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere rimessa in discussione attraverso una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di argomentazioni difensive, documenti o risultanze probatorie.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, a ottenere un terzo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove.
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