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Ordinanza

Ordinanza n. 1749/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizi medico-legali di non dipendenza da causa di servizio e di permanente non idoneità al servizio militare, con attribuzione del coefficiente sanitario 3 e applicazione del codice 220 dell’allegato B al d.m. 4 giugno 2014, nonché l’omessa valutazione del transito nei ruoli civili

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente, volontario in ferma iniziale presso un reggimento dell’Esercito, aveva riportato lesioni in un incidente stradale occorso durante il servizio. Dopo il ricovero e successivi accertamenti diagnostici, aveva presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni e delle patologie riscontrate. L’Amministrazione aveva dapprima escluso la dipendenza da causa di servizio per alcune lesioni e, successivamente, lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, applicando il codice 220 dell’allegato B al d.m. 4 giugno 2014 e attribuendo il coefficiente 3 all’apparato locomotore inferiore. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 1880 d.lgs. 66/2010, nonché eccesso di potere per omessa considerazione della natura traumatica delle lesioni, della loro immediatezza rispetto all’incidente e della connessione con il servizio; contraddittorietà tra il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio e il successivo giudizio di non idoneità, anche perché le patologie vertebrali sarebbero state considerate solo nel secondo atto e senza autonomi accertamenti clinici; illegittima applicazione del codice 220 e illegittimità dello stesso per violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost.; violazione degli artt. 955 e 957 d.lgs. 66/2010 per non avere l’Amministrazione atteso la conclusione del procedimento relativo alla dipendenza da causa di servizio; violazione dell’art. 930, comma 1-bis, d.lgs. 66/2010 per non avere valutato il possibile transito del ricorrente nei ruoli civili del Ministero della difesa. Il ricorso impugnava inoltre direttamente, sebbene in relazione all’interpretazione applicata negli atti individuali, il codice 220 dell’allegato B al d.m. 4 giugno 2014, atto generale di autorità centrale avente efficacia ultraregionale.

La decisione

Il TAR Toscana ha esaminato preliminarmente la competenza territoriale, prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare, ai sensi dell’art. 15, comma 2, c.p.a. Ha rilevato che il ricorso impugnava espressamente anche il codice 220 dell’allegato B al d.m. 4 giugno 2014, quale atto generale riconducibile a un’autorità centrale e dotato di efficacia non limitata al territorio regionale. Secondo il giudice, tale impugnazione non era meramente formale, poiché il ricorrente aveva indicato i parametri costituzionali sui quali chiedeva che fosse valutata la legittimità dell’atto generale. Per il principio di attrazione della competenza, l’impugnazione di un atto di autorità centrale con efficacia ultraregionale comporta la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, anche per gli atti applicativi adottati da organi periferici e anche quando la controversia riguarda il pubblico impiego. La connessione con l’atto generale impone infatti l’unità del giudizio davanti al TAR Lazio, senza applicazione del criterio della sede di servizio. Il TAR Toscana ha pertanto dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, davanti al quale la causa può essere riassunta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Non ha esaminato l’istanza cautelare, poiché l’accertata incompetenza impediva di provvedervi. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    «in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa»

    La competenza deve essere verificata prima della domanda cautelare; se il giudice si ritiene incompetente, non può decidere sulla cautela e deve indicare il giudice competente.

  • art. 15 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

  • art. 13 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dei criteri di competenza territoriale, nell’ambito della verifica preliminare effettuata dal giudice.

  • art. 14 c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 13 c.p.a. in relazione alla verifica della competenza territoriale.

  • art. 1880 d.lgs. 66/2010

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della dipendenza da causa di servizio; non esaminato nel merito per la declaratoria di incompetenza.

  • art. 955 d.lgs. 66/2010

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudizio di non idoneità non avrebbe potuto essere adottato prima della conclusione del procedimento sulla dipendenza da causa di servizio; questione non esaminata.

  • art. 930, comma 1-bis, d.lgs. 66/2010

    Invocato in relazione all’omessa valutazione del transito nei ruoli civili del Ministero della difesa; questione non esaminata.

  • d.m. 4 giugno 2014, allegato B, codice 220

    Atto generale di autorità centrale, avente efficacia ultraregionale, la cui impugnazione ha determinato l’attrazione della competenza al TAR Lazio.

Massime di principio

  • L’impugnazione, anche contestuale agli atti applicativi e formulata con riferimento all’interpretazione concretamente applicata, di un atto generale emanato da un’autorità centrale e dotato di efficacia ultraregionale determina la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.
  • L’attrazione della competenza al TAR Lazio opera anche quando l’impugnazione dell’atto generale sia subordinata, eventuale o formulata a titolo tuzioristico, purché non sia meramente apparente e siano indicati parametri effettivi di illegittimità sui quali il giudice debba pronunciarsi, anche eventualmente dichiarando l’inammissibilità della censura.
  • Quando un atto individuale adottato da un organo periferico è impugnato insieme a un atto generale presupposto di autorità centrale avente efficacia ultraregionale, la competenza del TAR Lazio attrae anche la cognizione sugli atti applicativi, al fine di preservare l’unità del giudizio.
  • Il meccanismo di attrazione della competenza opera anche nelle controversie di pubblico impiego: l’impugnazione contestuale dell’atto individuale e dell’atto generale presupposto esclude l’applicazione del criterio fondato sulla sede di servizio.
  • Ai sensi dell’art. 15, comma 2, c.p.a., il giudice deve decidere sulla propria competenza prima di esaminare la domanda cautelare e, qualora si dichiari incompetente, non può pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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