Sentenza del 01/07/2015 n. 6074 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Prescrizione del credito erariale - Interruzione del termine di prescrizione per effetto della Legge 147/2013 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la Legge n. 147/2013 avesse disposto la sospensione dei termini di prescrizione per il periodo corrispondente alla sospensione della riscossione prevista dalla norma, in relazione al condono dei carichi. Tale sospensione ha inciso sul decorso della prescrizione, consentendo di considerare tempestiva la notifica dell'atto dell'esattore successivamente impugnato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il credito erariale fosse prescritto e che, di conseguenza, l'atto notificato dall'agente della riscossione fosse tardivo o illegittimo. La questione riguardava l'effetto dell'art. 1, comma 623, della Legge n. 147/2013 sui termini di prescrizione dei carichi inclusi nei ruoli affidati alla riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 623
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31.05.2014 e la registrazione delle operazioni relative la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa sino al 15.06.2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
La disposizione ha sospeso, per il periodo previsto, anche i termini di prescrizione relativi ai carichi interessati. Di conseguenza, il periodo di sospensione non deve essere computato ai fini della maturazione della prescrizione e la notifica dell'atto esattoriale è stata ritenuta effettuata nei termini.
Massime di principio
- Quando una norma sospende espressamente i termini di prescrizione per determinati carichi tributari, il periodo indicato dalla legge deve essere escluso dal calcolo della prescrizione.
- Per valutare se un atto di riscossione sia prescritto occorre verificare non solo la data dell'ultimo atto interruttivo, ma anche eventuali periodi di sospensione legale della riscossione e della prescrizione.
- La sospensione della prescrizione opera solo per i carichi e per il periodo espressamente individuati dalla normativa applicabile; non può essere estesa automaticamente a tributi o periodi diversi.
- In caso di contestazione, il contribuente deve ricostruire puntualmente la sequenza temporale del credito, degli atti notificati e delle eventuali sospensioni normative prima di eccepire la prescrizione.
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