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Sentenza

Sentenza n. 12820/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7135/2025, depositata e resa pubblica il 18.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 40923/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.12.2025

Giustizia amministrativa202515934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione all'attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità richieste per valere quale titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata nel titolo, nonché al pagamento delle spese del giudizio ordinario. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza delle condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e il ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, poiché non era controverso che il titolo giudiziale non fosse stato eseguito, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme dovute e compiendo gli atti necessari, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato e tale inottemperanza non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia, attribuendogli anche la facoltà di delega e un termine ulteriore per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non dà luogo a un compenso ulteriore quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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