Sentenza n. 2287/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta ha respinto l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; b) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; e per il contestuale accoglimento della domanda di accesso ai documenti proposta dalla -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28/11/2025: a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta, riscontrando l’istanza di accesso ai documenti amministrativi -OMISSIS-, ha consentito l’accesso solo parziale della documentazione richiesta; b) della nota prot. n. -OMISSIS-, già formante oggetto del ricorso originario; c) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; e per il contestuale accoglimento della domanda di accesso ai documenti proposta dalla -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successivo accoglimento solo parziale dell'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di iscrizione nella white list provinciale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego della Prefettura di Caserta all’accesso alla documentazione relativa al provvedimento con cui era stata informata della sussistenza delle situazioni previste dagli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, nonché alla documentazione relativa al diniego di iscrizione nella white list per le categorie dei noli a freddo e a caldo. L’istanza riguardava i verbali del Gruppo Interforze Antimafia, gli atti istruttori e presupposti e i rapporti informativi delle autorità di polizia. Nel corso del giudizio la Prefettura ha consentito l’accesso ai soli verbali delle riunioni del Gruppo Interforze; la società ha quindi proposto motivi aggiunti, contestando il carattere soltanto parziale dell’ostensione. L’Amministrazione ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti, affermando che i documenti non consegnati avrebbero avuto valenza meramente organizzativa e interna e sarebbero stati sottratti all’accesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente ai verbali del Gruppo Interforze Antimafia già consegnati in corso di giudizio. Per gli ulteriori documenti richiesti ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che la società aveva un interesse diretto, concreto, attuale e personale all’accesso, qualificato come accesso difensivo, in quanto funzionale alla tutela giurisdizionale contro il diniego di iscrizione nella white list. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché l’Amministrazione non poteva invocare in modo astratto e apodittico l’art. 3 del decreto ministeriale relativo alle categorie di documenti inaccessibili per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ma doveva indicare il pregiudizio concreto derivante dall’ostensione. Le esigenze di segretezza e sicurezza possono essere salvaguardate mediante l’apposizione di omissis circoscritti, limitati alle informazioni la cui divulgazione sia indispensabile a proteggere attività di indagine in corso o interessi di ordine e sicurezza pubblica. Il TAR ha quindi annullato in parte qua i dinieghi e ordinato l’ostensione dei documenti non ancora consegnati, con tali limiti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale e richiedono un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
art. 22, comma 1, l. 241/1990
il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
Definisce il diritto di accesso e la nozione di interessati, collegando l’accesso a una situazione giuridica qualificata.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Impone di salvaguardare l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici, anche mediante ostensione parziale con oscuramento delle informazioni sensibili.
art. 3 D.M. n. 415/1994
Non può essere applicato in modo aprioristico e generalizzato per negare l’accesso; l’Amministrazione deve dimostrare il pregiudizio concreto per gli interessi di ordine e sicurezza pubblica.
art. 3 D.M. 16 marzo 2022
Le categorie di documenti sottratti all’accesso devono essere interpretate alla luce dei limiti e delle garanzie dell’art. 24 l. 241/1990, evitando una sottrazione generalizzata dei documenti dell’Amministrazione dell’Interno.
art. 1, comma 52, l. 190/2012
Rileva quale base normativa delle liste provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cioè delle white list.
d.P.C.M. 18 aprile 2013
Disciplina le white list provinciali cui si riferiva il procedimento di iscrizione della società.
artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Sono richiamati nel provvedimento prefettizio concernente la sussistenza di situazioni indicative di rischio di infiltrazione mafiosa.
Massime di principio
- L’accesso documentale è difensivo quando la conoscenza degli atti richiesti è necessaria per curare o difendere la posizione giuridica del richiedente in relazione a un provvedimento amministrativo lesivo, anche se gli atti sono formati nell’ambito di procedimenti di prevenzione antimafia.
- Il diniego di accesso fondato su esigenze di ordine e sicurezza pubblica non può limitarsi al richiamo astratto di una disposizione regolamentare o ministeriale: l’Amministrazione deve individuare e motivare il pregiudizio concreto che l’ostensione arrecherebbe agli interessi protetti.
- Le disposizioni che sottraggono documenti all’accesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica devono essere interpretate in modo non generalizzato e coordinato con l’art. 24, comma 7, l. 241/1990, così da preservare l’accesso necessario alla difesa degli interessi giuridici del richiedente.
- Quando la tutela dell’ordine pubblico o la segretezza di indagini non impongono l’esclusione integrale dell’accesso, l’Amministrazione deve preferire l’ostensione parziale mediante omissis circoscritti alle informazioni concretamente pregiudizievoli.
- La sopravvenuta consegna dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per la parte dell’istanza rimasta inevasa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →