Sentenza n. 7496/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 1800/2024, depositata e resa pubblica il 13.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 36393/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 10.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1800/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1800/2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La sentenza del giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, condannando il Ministero all'assegnazione della carta per un valore complessivo di euro 1.500,00. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato né chiarito l'avvenuta esecuzione della sentenza. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Ha precisato che il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale inerzia successiva, è stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. La richiesta di astreinte è stata respinta perché il ritardo dell'amministrazione non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la misura prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Con riferimento alla richiesta fissazione di astreinte ... ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La misura coercitiva pecuniaria non è stata applicata, poiché il ritardo dell'amministrazione è stato ritenuto non sufficientemente grave da giustificarla.
art. 1 l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente ... di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015
È la fonte normativa del beneficio economico oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l'inadempimento di un giudicato e produce il relativo titolo, l'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti e indicazioni sull'avvenuta esecuzione; la mancata dimostrazione dell'adempimento consente di accogliere la domanda esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale né i presupposti sui quali esso si fonda, dovendosi il giudice limitare ad assicurare l'esatta esecuzione del giudicato.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile decorso del termine.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente per ogni ritardo, ma richiede una valutazione della sufficienza e della gravità dell'inerzia amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →