Sentenza del 29/03/2018 n. 2060 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento analitico induttivo - Rimanenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato sulla mancata esibizione delle rimanenze finali. Tale omissione è stata considerata idonea a rendere inattendibile l'impianto contabile del contribuente, soprattutto in presenza di ulteriori anomalie, e quindi sufficiente a giustificare il ricorso al metodo di accertamento previsto dall'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La sentenza ha ritenuto pienamente legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. La mancata esibizione delle rimanenze finali, unitamente alle ulteriori anomalie riscontrate, è stata considerata elemento sufficiente per dubitare dell'attendibilità della contabilità e procedere alla ricostruzione induttiva del reddito. Il testo non riporta il dispositivo completo né l'esito formale del ricorso, ma il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento analitico-induttivo
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere a una ricostruzione analitico-induttiva del reddito quando le irregolarità, omissioni o incongruenze riscontrate rendono complessivamente inattendibili le scritture contabili. La mancata esibizione delle rimanenze finali può costituire, soprattutto insieme ad altre anomalie, un presupposto sufficiente per tale metodo di accertamento.
Massime di principio
- La mancata disponibilità o esibizione della documentazione relativa alle rimanenze finali può compromettere l'attendibilità complessiva della contabilità e legittimare un accertamento analitico-induttivo.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente basarsi su una singola irregolarità isolata: la mancata documentazione delle rimanenze assume maggiore rilevanza se accompagnata da ulteriori anomalie contabili o gestionali.
- Il contribuente deve conservare e rendere disponibili inventari, prospetti di magazzino e documentazione idonea a dimostrare quantità e valorizzazione delle rimanenze.
- In presenza di una contabilità ritenuta inattendibile, l'Amministrazione può ricostruire il reddito mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, secondo il metodo previsto dall'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
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