Cassazione Penale, Ordinanza n. 16190/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo, in sostanza, contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro valutazione probatoria, profili ritenuti non deducibili in sede di legittimità. Veniva inoltre contestato il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendosi che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell'imputato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e immune da vizi logici, sia quanto alla ricostruzione del fatto sia quanto al mancato riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure dirette a rivalutare il fatto e la prova, poiché riservate al giudice di merito, e ha giudicato comunque adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino esclusivamente a una nuova valutazione del fatto o della prova, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e priva di illogicità manifeste.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è correttamente motivato quando il giudice di merito espliciti le ragioni della prognosi negativa sulla futura condotta dell'imputato, anche valorizzando le modalità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, come conseguenza processuale necessaria, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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