Sentenza del 20/12/2021 n. 40683 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava da una cartella di pagamento per sanzione amministrativa pari a Euro 24.258,48 per tardivo versamento dell'IVA anno 2000. La contribuente aveva chiesto l'annullamento della cartella per difetto di prova della pretesa tributaria, per l'operatività del condono (L. n. 289/2002, art. 9) e per l'applicabilità di agevolazioni procedurali (L. n. 212/2000, art. 10, comma 3). L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato su cinque motivi, tra i quali principale era la doglianza che la CTR avesse applicato illegittimamente il condono che escluderebbe le sanzioni per ritardato o omesso versamento IVA, in contrasto con il diritto comunitario; altri motivi riguardavano presunte ultrapetizioni, errata applicazione del ravvedimento operoso e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia ritenendo che la disciplina del condono (in particolare la L. n. 289/2002, art. 9 e 9-bis nella parte che esclude le sanzioni connesse al ritardato o omesso versamento dell'IVA) sia incompatibile con la VI Direttiva IVA (77/388/CEE) così come interpretata dalla Corte di Giustizia (C-132/06) e pertanto debba essere disapplicata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (novità/ultrapetizione) e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Cassata la sentenza impugnata, decidendo nel merito la Corte ha rigettato l'originario ricorso della contribuente e ha compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 9 / art. 9-bis
La Corte ha disposto la disapplicazione della norma nella parte in cui consente di escludere le sanzioni connesse al ritardato o omesso versamento dell'IVA, perché incompatibile con il diritto comunitario (VI Direttiva).
Direttiva VI (77/388/CEE)
Rilevata quale norma superiore di coordinamento in materia di IVA: la disciplina nazionale che lede il funzionamento del sistema comune IVA è incompatibile e va disapplicata.
Sentenza della Corte di Giustizia, causa C-132/06 (17 luglio 2008)
Interpretazione vincolante della Direttiva VI usata come criterio per disapplicare la norma nazionale di condono che incide sulla corretta riscossione dell'IVA.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme processuali e di diritto sostanziale). La Corte ha dichiarato inammissibile la censura basata su questioni nuove e ha accolto quella riferita a contrasto con il diritto comunitario.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
Richiamato tra le norme oggetto di riferimenti nelle censure (ravvedimento operoso), ma la Corte ha risolto la causa sul punto prioritario della disapplicazione del condono per ragioni di diritto UE, assorbendo le questioni secondarie.
Principio giurisprudenziale su ultrapetizione / novità (Cass. giurisprudenza citata)
La Corte ha ribadito che in cassazione non sono ammesse censure basate su questioni di fatto o questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio; il ricorrente deve indicare gli atti dove la questione è stata dedotta.
Massime di principio
- Un condono o una norma nazionale che esenta da sanzioni correlate all'IVA può essere disapplicata se contrasta con il diritto comunitario (in particolare la Direttiva VI) così come interpretata dalla Corte di Giustizia: il contribuente non può validamente fondarsi su tali disposizioni nazionali quando compromettono il funzionamento del sistema comune IVA.
- In Cassazione sono inammissibili censure che introducono questioni nuove di fatto o di diritto che non siano state dedotte e trattate nei precedenti gradi di giudizio; il ricorrente deve indicare 'ex actis' dove la questione è stata sollevata in misura da consentire il controllo documentale.
- Quando la Corte trova che una norma nazionale contrasta con obblighi derivanti dal diritto UE, può disapplicare la norma e decidere la controversia sul merito senza esaminare ulteriori questioni subordinate.
- La tempestività e il contenuto delle deduzioni difensive sono cruciali: eventuali vizi di motivazione o di prova devono essere sollevati nei termini e atti processuali appropriati per non essere considerati preclusi.
- Sebbene questioni come il ravvedimento operoso o l'entità della sanzione possano rilevare nel merito, se la questione di prevalente incidenza è la non applicabilità di un condono per conflitto con il diritto UE, le altre eccezioni possono restare assorbite e non esaminate.
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