Cassazione Civile, Ordinanza n. 22148/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia. In sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, la Corte d'appello aveva riconosciuto all'agente il diritto all'indennità di incasso dell'1% perché l'attività di incasso risultava svolta continuativamente, pur non essendo prevista nel contratto individuale, ma aveva rigettato la domanda di pagamento di maggiori compensi provvigionali ritenendo, sulla base dell'istruttoria, che l'agente avesse accettato per anni gli estratti conto provvigionali e le fatture emesse senza contestazioni, con conseguente rinuncia tacita al taglio provvigionale originariamente pattuito. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per asserito discostamento dal principio di diritto fissato dalla Cassazione sulla pretesa rinuncia ai maggiori compensi; 2) violazione di norme civilistiche e dell'AEC in tema di forma della rinuncia alle provvigioni, deducendo che mancasse prova scritta della rinuncia e che la prova testimoniale fosse inidonea; 3) censure sulle spese di lite, lamentando violazione del giudicato interno sul primo grado, dei minimi tariffari e difetto di motivazione sulla compensazione parziale; 4) richiesta alla Corte di cassazione di decidere nel merito la controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte di rinvio si è attenuta al principio di diritto già enunciato in precedenza: la rinuncia tacita a un credito può desumersi solo da comportamenti concludenti univoci, e nel caso concreto la non contestazione per anni degli estratti conto e delle fatture, unitamente all'inerzia dell'agente, costituiva un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il giudice di rinvio, investito anche delle spese dei precedenti gradi, deve liquidarle in base all'esito globale della lite e può disporre compensazione parziale; inoltre la doglianza sui minimi tariffari era generica e non autosufficiente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una vera censura contro la sentenza impugnata, ma solo una richiesta subordinata di decisione nel merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non può rimettere in discussione questioni già coperte dal decisum rescindente o presupposte dalla pronuncia di legittimità.
artt. 392 e ss. c.p.c.
il giudizio di rinvio è un processo a istruzione sostanzialmente chiusa, nel quale non possono proporsi nuove domande e restano utilizzabili le prove già raccolte nel precedente merito.
art. 360 c.p.c.
i motivi devono rientrare nelle ipotesi tassative di ricorso per cassazione; il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il fatto se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale oggi residuo.
art. 132 c.p.c.
la motivazione sulla compensazione delle spese era presente e quindi non vi era nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza, salvo compensazione totale o parziale; non vi è violazione se le spese non vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
consente la compensazione totale o parziale delle spese in relazione all'esito della lite.
D.M. n. 55/2014
la censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile o infondata se non indica analiticamente le voci tariffarie asseritamente violate e gli importi concreti.
artt. 2908 e 2909 c.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno del giudicato, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulle spese perché il giudice di rinvio poteva rideterminarle secondo l'esito globale del processo.
artt. 1321, 1322, 1372, 1749 c.c.
richiamati per contestare la ritenuta rinuncia alle maggiori provvigioni; la Corte ha però reputato assorbente il principio sulla rinuncia tacita desumibile da comportamento concludente univoco.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la decisione deve restare entro i limiti segnati dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione; sono precluse nuove questioni e nuove domande, mentre le prove già acquisite restano utilizzabili.
- La rinuncia tacita a un diritto di credito non può presumersi dal mero silenzio o dalla mera inerzia, ma può risultare da un comportamento concludente univoco che manifesti in modo certo e definitivo la volontà abdicativa del titolare.
- Quando il giudice di rinvio accerta in fatto, sulla base del complesso probatorio, un comportamento concludente incompatibile con la volontà di mantenere il diritto, tale accertamento è sottratto alla rivalutazione in cassazione salvo i limiti del vizio motivazionale consentito.
- In tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve applicare il criterio della soccombenza all'esito globale del processo e può legittimamente compensare in tutto o in parte le spese, anche riconsiderando quelle dei precedenti gradi.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile o comunque non scrutinabile se non indica in modo analitico le voci tariffarie asseritamente violate e gli importi concretamente errati.
- Nel ricorso per cassazione un'istanza di decisione nel merito, non collegata a una specifica doglianza contro la sentenza impugnata, non integra un motivo di ricorso ammissibile.
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