Cassazione Civile, Ordinanza n. 17465/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato l'usucapione dell'immobile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Il ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di usucapione di un appartamento sito in Scalea, intestato a terzi ma pignorato e poi aggiudicato in sede esecutiva a uno dei controricorrenti. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 183 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto irrilevanti le prove testimoniali che il primo giudice non aveva ammesso, senza concedere il termine per le deduzioni istruttorie; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 132, commi 2 e 4, 115 e 116 c.p.c. per vizio motivazionale, assumendo che il giudice di appello avesse da un lato riconosciuto un rapporto di fatto con il bene e dall'altro escluso in radice la prova testimoniale sulla natura possessoria di tale rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, rilevando che, in tema di contestazione della decisione di primo grado per asserita mancata definizione del thema decidendum e probandum, l'appellante deve specificare quale thema e quali prove siano stati pregiudicati; inoltre ha condiviso la valutazione prognostica della Corte d'appello secondo cui, anche se le prove dedotte fossero state ammesse, non sarebbe emersa la prova dell'interversione del possesso, necessaria quando la relazione iniziale con il bene sia mera detenzione qualificata. La memoria depositata non ha aggiunto elementi nuovi ed è stata considerata meramente esplicativa.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
La parte che deduce la nullità della decisione di primo grado per mancata definizione del thema decidendum e del thema probandum deve specificare quali questioni e quali prove siano state pregiudicate, non potendo limitarsi a una censura generica.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza processuale, senza che la Corte vi ravvisasse violazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza processuale, senza che la Corte vi ravvisasse violazione.
art. 132, commi 2 e 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro del vizio motivazionale; la Corte ha escluso la sussistenza della denunciata contraddittorietà.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che vi fosse un errato governo delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che il giudice può compiere una valutazione prognostica sulla rilevanza delle prove in base al libero convincimento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di norme processuali e costituzionali.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la motivazione e la valutazione delle prove.
art. 1141 c.c.
Il possesso utile ad usucapionem non si presume quando la relazione con il bene derivi da un atto o fatto del proprietario incompatibile con il trasferimento del diritto; in tal caso occorre la prova dell'interversione del possesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi impugna il rigetto di una domanda per asserita omessa o incompleta fase istruttoria deve indicare in modo specifico il thema decidendum, le prove non ammesse e il concreto pregiudizio subito; la censura generica è insufficiente.
- Quando la relazione iniziale con un immobile è una mera detenzione, anche se qualificata, l'usucapione non può essere accertata senza prova di una chiara interversione del possesso, ossia di una manifestazione esterna univoca rivolta contro il possessore/proprietario.
- L'interversione del possesso non può desumersi da un mero atteggiamento interno del detentore né dalla semplice inosservanza delle pattuizioni originarie; occorre un comportamento esteriorizzato che renda percepibile all'avente diritto il mutamento del titolo di godimento.
- Atti come pagamento di canoni, manutenzione o gestione delle utenze, se compatibili con la detenzione iniziale e non rivolti contro il possessore, non bastano di per sé a provare il possesso utile ad usucapire.
- Il giudice di merito può escludere in via prognostica la decisività di prove richieste quando, anche nell'ipotesi di loro esito favorevole, resti comunque mancante un elemento essenziale della fattispecie sostanziale dedotta.
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