Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24453/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

I professionisti avevano stipulato, in data 7 maggio 2013, contratti con società del gruppo per valutare la predisposizione di una proposta di concordato preventivo di gruppo, oppure di proposte per le singole società, o di altra procedura concorsuale. In sede di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una delle società del gruppo, il credito per i compensi professionali veniva escluso dal giudice delegato e poi, in gran parte, dal tribunale in sede di reclamo. Il tribunale riteneva che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla procedura, spettasse ai professionisti provare l'esatto e completo adempimento; reputava inoltre che l'assunzione dell'obbligo solidale di pagare i compensi anche per attività rese a favore di altre società del gruppo costituisse atto di straordinaria amministrazione, inefficace verso la massa perché non autorizzato dal tribunale; quanto ai crediti riferiti all'attività svolta direttamente in favore della società resistente, rilevava che due professionisti erano già stati integralmente pagati e che, per il terzo, la prova dell'esatto adempimento non era stata fornita. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: nullità del decreto per decisione su questioni rilevate d'ufficio senza contraddittorio; violazione delle norme in tema di concordato preventivo e interpretazione del mandato, sostenendo che l'incarico fosse di ordinaria amministrazione; vizio di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni della qualificazione come atto straordinario; violazione delle regole processuali e dell'onere della prova per il mancato ammissione della prova contraria; violazione dell'art. 161 l. fall. per avere il tribunale sindacato scelte e vicende già cristallizzate; omesso esame di fatti decisivi relativi all'utilità della strategia seguita e alle sopravvenienze che avevano inciso sulla procedura; omesso esame di un fatto decisivo riferito alla mancata indicazione, nello stato passivo, dell'attività non svolta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità del decreto per omessa attivazione del contraddittorio sulla questione di diritto relativa all'onere della prova, richiamando il principio secondo cui la decisione su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non è nulla se non si traduce in un errore in iudicando concreto; ha invece rilevato che la doglianza sulla qualificazione dell'accordo come atto di straordinaria amministrazione era priva della necessaria allegazione del concreto pregiudizio difensivo e, quindi, non poteva fondare nullità. Ha ritenuto infondato il motivo sulla natura dell'atto, confermando che il tribunale aveva motivato la sproporzione non tra patrimonio sociale e costo della prestazione, ma tra il vantaggio diretto per la società e il debito assunto in solido anche per attività rese a favore di altre società del gruppo, debito giudicato potenzialmente destabilizzante e dunque rientrante nella straordinaria amministrazione. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla prova testimoniale, sia perché una parte del motivo era priva di specificità per difetto della pagina del ricorso, sia perché la prova era stata richiesta in modo generico e dunque correttamente respinta. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alle attività svolte direttamente per la società resistente, per carenza di interesse dei due professionisti già pagati e perché, per il terzo, la valutazione del tribunale sulla mancata prova dell'esatto adempimento era insindacabile in cassazione. Inammissibile infine anche il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., poiché diretto contro rilievi del giudice delegato e non contro la statuizione impugnata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della decisione per vizi processuali; non copre, di per sé, la mera errata soluzione di una questione di diritto non tradottasi in nullità.

  • artt. 101, 183 e 384 c.p.c.

    La Corte esclude che la mancata previa segnalazione di una questione di puro diritto integri nullità della decisione; la censura sul contraddittorio rileva solo per questioni di fatto o miste, con allegazione del pregiudizio difensivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di eccezione di inadempimento, il professionista che chieda il compenso deve provare l'esatto adempimento della prestazione.

  • artt. 161, commi 1, 2 e 7, l. fall.

    Richiamati per la disciplina del concordato preventivo e per qualificare, nel caso concreto, l'incarico professionale e l'atto di assunzione dell'obbligo di pagamento come atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Evocati per sostenere l'interpretazione del mandato professionale; la Corte però conferma la lettura data dal giudice di merito sulla natura dell'accordo in base alla sua funzione economica.

  • artt. 115 e 183 c.p.c.

    Richiamati nella censura relativa alla prova contraria; la Corte osserva che la prova testimoniale era stata richiesta in modo generico e quindi correttamente dichiarata inammissibile.

  • art. 244 c.p.c.

    La richiesta di prova testimoniale priva di specifiche circostanze di fatto è inammissibile, e tale ragione è di per sé idonea a sorreggere il rigetto dell'istanza istruttoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando mira a censurare fatti o omissioni riferiti a un diverso provvedimento (quello del giudice delegato) e non alla statuizione oggetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In presenza di eccezione di inadempimento, il creditore professionista che agisca per il compenso deve dimostrare l'esatto e completo adempimento della prestazione dedotta in contratto; il giudice di merito può valutare liberamente la sufficienza del materiale istruttorio ai fini dell'ammissione del credito.
  • L'omessa preventiva segnalazione alle parti di una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non determina nullità della decisione, salvo che la parte ricorrente alleghi e dimostri un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio.
  • La qualificazione di un incarico professionale come atto di straordinaria amministrazione dipende dalla concreta incidenza economica dell'operazione sul patrimonio del debitore e dalla sproporzione tra il beneficio direttamente ricevuto e l'entità dell'obbligazione assunta, specie se il debito grava in solido anche per prestazioni rese a favore di soggetti terzi del gruppo.
  • La richiesta di prova testimoniale deve contenere la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze da provare; una richiesta generica è inammissibile e il suo rigetto non può essere utilmente censurato per violazione del diritto alla prova contraria.
  • In cassazione non sono deducibili censure che investano un provvedimento diverso da quello impugnato, né è consentito sostituire alla valutazione di merito sull'esattezza dell'adempimento una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • Quando un motivo di ricorso è privo della parte essenziale dell'argomentazione o non supera una autonoma ratio decidendi non impugnata, esso è inammissibile per difetto di specificità o di interesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoConcordato preventivoMandato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.