Cassazione Civile, Ordinanza n. 32430/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo per gli anni 2002-2006 e di annullamento della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo insufficiente la prova testimoniale, poiché il teste sentito non lavorava insieme alla ricorrente ma l'accompagnava talvolta al lavoro e non aveva riferito sulle caratteristiche fondamentali del lavoro bracciantile. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avesse male valutato il materiale probatorio e trascurato un fatto decisivo, ossia la qualità occasionale di lavoratore del testimone per lo stesso datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che non ricorrevano le denunciate violazioni di legge e che, sotto la veste formale del vizio denunciato, la parte mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il fatto indicato come ignorato dalla corte territoriale non era decisivo e, comunque, non era stato omesso, poiché la sentenza impugnata lo aveva preso in considerazione e aveva dato rilievo prevalente agli elementi del verbale ispettivo, ritenendo la testimonianza non utile a dimostrare il rapporto lavorativo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La deduzione di violazione dell'articolo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
art. 116 c.p.c.
La censura non è ammissibile quando mira solo a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo da versare è pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di riesame del merito della prova, poiché la valutazione delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito.
- La censura per omesso esame di un fatto può essere accolta solo se il fatto è realmente decisivo e sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito; non è sufficiente che la parte non condivida il peso probatorio attribuito a quel fatto.
- Se il giudice di merito motiva la decisione richiamando elementi istruttori ritenuti prevalenti e spiegando perché una testimonianza non sia utile o sia insufficiente, la decisione non è sindacabile in cassazione come semplice errore di valutazione delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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