Sentenza n. 669/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11922/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la sanzione relativa alla gestione dei reclami degli utenti del servizio idrico, confermando invece la contestazione concernente l'omessa informazione sulla prescrizione biennale
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
L'Autorità aveva sanzionato il Comune, qualificato come professionista ai sensi del codice del consumo, per una pratica commerciale scorretta articolata in due condotte: l'omessa informazione agli utenti sui diritti derivanti dalla disciplina della prescrizione biennale dei consumi idrici e una gestione dei reclami ritenuta opaca, inconferente e contrastante con la disciplina vigente. Il TAR aveva confermato la sanzione per il primo profilo, rilevando l'omessa indicazione in fattura e sul sito internet dell'esistenza della prescrizione breve, delle modalità per eccepirla e degli importi riferiti a consumi ultrabiennali; aveva invece accolto il ricorso quanto al secondo profilo, ritenendo che la gestione dei reclami non integrasse una pratica commerciale aggressiva. L'Autorità ha appellato tale statuizione sostenendo che l'accertamento di una pratica scorretta presuppone necessariamente l'interpretazione anche della normativa di settore e che l'eventuale incertezza interpretativa avrebbe potuto rilevare, al più, come attenuante sul piano sanzionatorio, non come causa di esclusione dell'illecito. Ha inoltre contestato che il TAR avesse limitato il potere dell'Autorità alla sola verifica della diligenza nella gestione dei reclami.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la statuizione del TAR relativa alla seconda contestazione. Il giudice ha precisato che non era in discussione il potere dell'Autorità di interpretare la normativa di settore, attività necessaria per l'esercizio delle sue competenze, ma la sufficienza della concreta fattispecie dedotta a integrare una condotta aggressiva ai sensi del codice del consumo. La disciplina sulla prescrizione biennale e sugli obblighi informativi era stata interessata da numerosi interventi legislativi e regolatori, sicché non poteva imputarsi al Comune una condotta abusiva fondata sul rigetto delle eccezioni di prescrizione secondo un'interpretazione ritenuta dall'Autorità non corretta. L'Autorità non aveva indicato il numero dei reclami respinti né esaminato specifiche posizioni degli utenti, limitandosi ad affermazioni generiche sulle motivazioni opache o inconferenti. Dagli atti risultava, invece, la presentazione di una sola istanza di eccezione della prescrizione biennale; il rigetto di tale unico reclamo, in un quadro normativo peculiare e incerto, non era sufficiente a configurare una pratica commerciale aggressiva. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle parti appellate.
Norme richiamate
artt. 20 ss. d.lgs. 206/2005 (codice del consumo)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina sulle pratiche commerciali scorrette è applicabile anche al Comune che gestisce in proprio il servizio idrico, in quanto qualificabile come professionista; tuttavia, per configurare una pratica aggressiva occorre una concreta condotta idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico dei consumatori.
art. 1, commi 4, 5 e 10, l. 205/2017
«nei contratti di fornitura del servizio idrico [...] il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni»; entrata in vigore per il settore idrico «al 1° gennaio 2020»
La legge ha introdotto la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo per le forniture del servizio idrico e ne ha disciplinato l'ambito temporale e, nella formulazione originaria, l'eccezione relativa alla responsabilità dell'utente per la mancata o erronea rilevazione dei consumi.
l. 160/2019
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha abrogato il comma 5 dell'art. 1 l. 205/2017, determinando la necessità di una successiva revisione della regolazione di settore.
delibera ARERA 547/2019/R/idr
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha disciplinato l'applicazione della prescrizione biennale nel settore idrico, gli obblighi informativi relativi ai consumi ultrabiennali e la decorrenza della prescrizione.
delibera ARERA 186/2020/R/idr
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato la regolazione precedente a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 1 l. 205/2017.
delibera ARERA 610/2021/R/idr
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato parzialmente la precedente regolazione, riallineando anche la disciplina dei reclami, delle procedure di messa in mora e dei contenuti minimi delle fatture.
Massime di principio
- L'accertamento di una pratica commerciale aggressiva richiede l'individuazione di una condotta concreta, riferita a specifiche modalità operative e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico dei consumatori; non è sufficiente il richiamo generico a motivazioni opache, inconferenti o contrarie alla disciplina vigente.
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può interpretare, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze, anche norme estranee al codice del consumo, quando tale interpretazione sia necessaria per valutare la correttezza della condotta del professionista.
- L'incertezza derivante da plurimi e ravvicinati interventi legislativi e regolatori sulla disciplina applicabile può escludere, in assenza di ulteriori elementi concreti, la qualificazione della condotta del professionista come pratica commerciale aggressiva.
- Nell'accertamento di una pratica commerciale scorretta relativa alla gestione dei reclami, l'Autorità deve considerare la concreta consistenza del fenomeno, indicando almeno le condotte contestate e le posizioni degli utenti coinvolti; il riferimento non specificato a reclami genericamente respinti non è sufficiente a fondare la sanzione.
- Il rigetto di un'unica eccezione di prescrizione, in un contesto normativo e regolatorio obiettivamente peculiare e controverso, non integra di per sé una condotta abusiva idonea a configurare una pratica commerciale aggressiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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