Cassazione Civile, Ordinanza n. 00501/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009 ai fini Irpef, Irap e Iva, contestando operazioni soggettivamente inesistenti e l'utilizzo di fatture false. Su tale base aveva chiesto, ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997, l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente quale misura cautelare a tutela del credito erariale; la misura era stata concessa dalla CTP e poi confermata dalla CTR, con riduzione dell'importo garantito per effetto di pagamenti parziali e rateizzazione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997 per assenza di fumus boni iuris e periculum in mora, lamentando motivazione generica e apodittica e indebito ribaltamento dell'onere probatorio; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 e 22 d.lgs. n. 472 del 1997 per mancato previo preavviso di iscrizione ipotecaria; con il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi relativi al patrimonio immobiliare, agli adempimenti eseguiti e alla riduzione della somma a cautela. Nelle more aveva chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria, domanda ritenuta irrilevante nel presente giudizio sull'ipoteca.
La decisione
La Corte ha escluso che la definizione agevolata del giudizio sull'atto impositivo determinasse la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del separato giudizio sull'iscrizione ipotecaria, affermando che la misura cautelare è autonomamente impugnabile e segue solo in parte le sorti del giudizio sul merito della pretesa tributaria, mentre l'estinzione del giudizio di merito per definizione agevolata non equivale ad accoglimento del ricorso. Ha inoltre ritenuto inammissibile la produzione tardiva relativa alla cancellazione dell'ipoteca, perché depositata dopo la camera di consiglio e, comunque, non idonea a provare l'effettiva cancellazione. Nel merito, ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso: il primo perché, formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a censurare la motivazione e a ottenere un nuovo esame del merito; il secondo perché introduceva una questione nuova non trattata nella sentenza impugnata né dimostrata come dedotta nei gradi di merito; il terzo perché precluso dal filtro dell'art. 348-ter c.p.c., oltre che privo di specificità e comunque infondato poiché la CTR aveva esaminato le circostanze dedotte. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del contribuente alle spese.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997
commi 1, 3, 7 lett. b), 7 lett. c)
L'istanza dell'Ufficio per la misura cautelare dà luogo a un autonomo giudizio, distinto da quello sull'atto impositivo; l'ipoteca può essere disposta anche in base al solo processo verbale di constatazione; la misura perde efficacia in casi tipizzati, tra cui l'accoglimento del ricorso contro gli atti presupposti, con riduzione proporzionale in caso di accoglimento parziale.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
La censura sul mancato preavviso è stata dichiarata inammissibile per novità, senza che la Corte entrasse nel merito della norma.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per censurare solo la motivazione o per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, la censura per omesso esame non può tradursi in una nuova valutazione del merito; inoltre opera il limite della normativa previgente sulla motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso quando l'appello è stato definito con doppia conforme di merito nei limiti previsti dalla norma.
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata della pretesa tributaria non produce, di per sé, effetti estintivi o di cessazione del giudizio autonomo relativo all'ipoteca.
art. 11 d.l. n. 119 del 2018
La declaratoria di estinzione del giudizio può avvenire in base alla domanda e alla ricevuta del pagamento della prima rata, ma ciò resta scisso rispetto alla sorte della misura cautelare.
L. n. 197 del 2022
La misura clemenziale richiamata accentua la possibile scissione tra estinzione del giudizio e definizione amministrativa della pretesa, senza incidere automaticamente sull'ipoteca.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Dà titolo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- L'intervenuta definizione agevolata del giudizio relativo alla pretesa impositiva non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere né l'estinzione del separato giudizio sull'iscrizione ipotecaria fondata su quella pretesa.
- La misura cautelare ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997 è autonomamente impugnabile e ha un oggetto distinto rispetto al giudizio sull'atto impositivo: nel primo si verifica la sussistenza di fumus e periculum, nel secondo la fondatezza della pretesa tributaria.
- L'accoglimento del ricorso contro l'atto impositivo, o la sua riduzione, si riflette sulla misura cautelare; al contrario, l'estinzione del giudizio di merito per definizione agevolata non equivale ad accoglimento e non travolge ex lege l'ipoteca.
- In cassazione, una censura formalmente proposta come violazione di legge ma diretta solo contro la motivazione o contro la ricostruzione dei fatti è inammissibile perché sollecita un nuovo giudizio di merito.
- La deduzione di un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede il rispetto dei limiti di specificità e, nei casi di doppia conforme, dei limiti posti dall'art. 348-ter c.p.c.; non è consentito chiedere una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio.
- Le questioni nuove, non risultanti dalla sentenza impugnata e non documentate come devolute nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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