Sentenza del 02/07/2020 n. 13501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello con tre censure principali: 1) difetto di procedura per mancato deposito della sentenza di primo grado tra gli atti di causa (violazione D.Lgs. 546/1992 artt.52-53 e art.347 c.p.c.); 2) erronea individuazione del soggetto passivo del contributo, sostenendo che dovesse essere l'usufruttuario e non il nudo proprietario (richiamando artt.1008 c.c., norme del R.D. 215/1933 e L.R. Toscana n.34/1994); 3) errata applicazione delle norme sui contributi di bonifica e sul rapporto beneficio/onere, contestando che per le spese di manutenzione non potesse essere presunta l'utilità per ciascun fondo senza un piano di classifica e prova specifica del beneficio (richiamando art.4 L.R. 34/1994 e norme del R.D. 215/1933).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto irrilevante l'assenza della sentenza di primo grado fra gli atti depositati dall'appellante, poiché il fascicolo è trasmesso dalla commissione di primo grado ai sensi dell'art.53 D.Lgs. 546/1992. Sul secondo punto ha confermato la natura di onere reale dei contributi consortili dovuti dal titolare della proprietà al momento dell'esazione; l'usufruttuario può essere obbligato solo ove il proprietario abbia comunicato al Consorzio la qualità e l'assunzione dell'obbligo, e in mancanza resta onerato il proprietario. Sul terzo punto ha affermato che l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un piano di classifica presumono il beneficio derivante dalle opere di bonifica (anche di manutenzione), per cui grava sul contribuente l'onere di provare l'insussistenza del beneficio. Condanna del ricorrente alle spese processuali (liquidate in Euro 7.000,00, oltre accessori).
Norme richiamate
Decreto Legislativo n.546/1992
L'art.53 impone la trasmissione del fascicolo dalla commissione di primo grado a quella d'appello; pertanto il mancato deposito della sentenza di primo grado da parte dell'appellante non rende l'appello improcedibile.
Codice di procedura civile
art.347 c.p.c.; art.360 c.p.c. comma 1 e n.3, n.4
Richiamate come parametri di censura della motivazione e dei vizi di diritto; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze attinenti a violazioni formali e di applicazione della norma.
Regio Decreto n.215/1933
articoli 11 e 21 (e altri richiamati)
I contributi consortili sono oneri reali posti a carico dei proprietari dei fondi; l'art.21 conferma che sono dovuti dal titolare della proprietà al momento dell'esazione.
Codice Civile
Gli articoli distinguono carichi riferiti al godimento (a carico dell'usufruttuario) e carichi riferiti al capitale/proprietà (a carico del proprietario); i contributi di bonifica, per la loro natura, gravano sulla proprietà e quindi sul proprietario salvo comunicazione diversa.
Legge Regionale Toscana n.34/1994
L'art.4 legittima l'imposizione del contributo anche per interventi di manutenzione; l'inclusione nel perimetro di contribuenza e la coincidenza con il comprensorio possono legittimare la pretesa e presumerne il beneficio.
Legge Regionale n.79/1912
Prevede che titolari di diritti reali di godimento possano essere iscritti nei ruoli di contribuenza e obbligati solo se il proprietario comunica al Consorzio la loro qualità e l'assunzione dell'obbligo.
Massime di principio
- L'assenza del deposito della sentenza di primo grado nel fascicolo d'appello non determina di per sé l'improcedibilità dell'appello se il fascicolo è normalmente trasmesso dalla commissione di primo grado (art.53 D.Lgs. 546/1992).
- I contributi consortili di bonifica hanno natura di oneri reali e, salvo diversa comunicazione del proprietario, sono dovuti dal titolare della proprietà al momento dell'esazione; l'usufruttuario è obbligato solo se risulta esplicitamente assunto l'obbligo o se il proprietario lo ha comunicato al Consorzio.
- L'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un piano di classifica costituiscono presunzione di beneficio derivante dalle opere consortili; perciò il contribuente deve proporre e dimostrare il contrario per estromettere o ridurre la pretesa.
- Anche le opere di manutenzione possono legittimare l'imposizione dei contributi; non sempre è richiesta una prova individuale, strettamente corrispondente, del vantaggio per ciascun immobile quando il piano e il perimetro hanno già operato la valutazione collettiva.
- La distinzione tra spese per nuove opere (per le quali è necessario il riparto e l'individuazione dei benefici) e spese di manutenzione (per le quali può operare la presunzione del beneficio) è fondamentale nell'analisi della legittimità del prelievo.
- Se si contesta l'iscrizione nel ruolo o l'esistenza del beneficio, il contribuente deve produrre elementi di fatto idonei a superare la presunzione favorevole al Consorzio (es. prova che il bene non trae alcun beneficio dalle opere).
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