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Circolare

Circolare numero 149 del 11-11-2004

SOMMARIO: I lavoratori possono beneficiare di una salvaguardia rispetto a nuove norme che modifichino i requisiti per il conseguimento della pensione, del suo calcolo e dell’accesso alla stessa, qualora maturino il diritto a pensione, entro il 31 dicembre 2007, con le regole vigenti precedentemente all’entrata in vigore della legge in oggetto. A maggiore garanzia di tale salvaguardia i lavoratori possono richiedere all’Istituto, presso cui sono iscritti, una certificazione attestante i conseguimento del diritto a pensione sulla base della normativa previgente.I lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo 2004-2007, abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità possono decidere di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima e vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro l’importo dei contributi IVS. La pensione che riceveranno sarà calcolata solo sulle anzianità maturate fino al momento in cui sono stati versati i contributi IVS, maggiorata degli importi di perequazione stabiliti fra l’esonero dalla contribuzione e la decorrenza della pensione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge n. 243/2004 sulla salvaguardia dei diritti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 2007 e sull’incentivo per il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti privati. Chiarisce chi può avvalersi della disciplina previgente, come si certifica il diritto e quali requisiti valgono per pensione di vecchiaia, anzianità e contributiva, includendo anche maggiorazioni contributive e casi particolari. Nella seconda parte disciplina il bonus: destinatari, decorrenza, misura dell’importo, effetti fiscali, rapporti con la contribuzione successiva, abrogazione del previgente art. 75 della legge n. 388/2000 e criteri di liquidazione della pensione per chi ha scelto la rinuncia all’accredito contributivo.

Salvaguardia del diritto a pensione e incentivo al posticipo del pensionamento (bonus)

Salvaguardia del diritto a pensione e incentivo al posticipo del pensionamento

La circolare illustra l’attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 243, distinguendo due blocchi di disciplina: da un lato la salvaguardia dei diritti pensionistici maturati secondo la normativa previgente entro il 31 dicembre 2007; dall’altro l’incentivo al rinvio del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato, mediante rinuncia all’accredito contributivo e corresponsione in busta paga delle relative somme.

Quadro normativo e finalità

La legge n. 243/2004 contiene norme di immediata applicazione e norme di delega. Per la parte qui rilevante, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 stabiliscono che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla disciplina precedente conserva il diritto alla pensione secondo quella normativa, può chiedere la certificazione del diritto e può esercitarlo in qualsiasi momento successivo alla maturazione, senza essere inciso dalle modifiche introdotte dalla legge stessa.

I commi 12-17 disciplinano invece il cosiddetto bonus per il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti privati, consentendo la rinuncia all’accredito contributivo IVS e disponendo l’abrogazione dell’articolo 75 della legge n. 388/2000.

Salvaguardia della disciplina previgente

La salvaguardia opera per gli assicurati che, entro il 31 dicembre 2007, maturino i requisiti richiesti dalla normativa vigente al 5 ottobre 2004 per la pensione di vecchiaia, anzianità o contributiva. Il criterio decisivo è il momento di maturazione dei requisiti, non la decorrenza della pensione né l’apertura della finestra di accesso.

Ai fini del requisito contributivo, devono essere considerati utili i contributi obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione, se riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2008, con esclusione dei contributi per malattia e disoccupazione nella verifica del requisito minimo per la pensione di anzianità. La circolare chiarisce inoltre che il lavoratore che maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2007 può collocarsi in pensione anche con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008, restando applicabile la disciplina precedente.

Destinatari della salvaguardia e regole per categorie particolari

La tutela si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e alla gestione separata. Per verificare il diritto occorre fare riferimento ai requisiti specifici della categoria di appartenenza e alle eventuali discipline di favore, comprese riduzioni di età o anzianità e maggiorazioni contributive.

Per i lavoratori dipendenti, la pensione di anzianità è disciplinata dalla tabella B della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997: per la generalità dei dipendenti si applica la tabella C, mentre per alcune categorie particolari, come operai e lavoratori precoci, restano requisiti più favorevoli. La pensione di vecchiaia segue le regole del d.lgs. n. 503/1992 e le relative deroghe per non vedenti, invalidi con almeno l’80 per cento di invalidità, soggetti con almeno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 e altri casi richiamati dalla circolare n. 65/1995.

Per gli iscritti al Fondo volo sono previste regole speciali: pensione di vecchiaia con età ridotta di cinque anni rispetto al regime generale e contributi minimi di 20 anni, purché vi siano almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo; in mancanza, valgono le età ordinarie di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Per la pensione di anzianità, l’età e l’anzianità si riducono di un anno ogni cinque anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione al fondo, fino a un massimo di cinque anni, purché siano raggiunti almeno 20 anni di contribuzione al fondo.

Per i lavoratori autonomi la pensione di anzianità si consegue con 35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure con 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età. Per la pensione di vecchiaia operano i requisiti del regime generale, ferme le deroghe previste dal d.lgs. n. 503/1992 per chi era già in possesso di determinate condizioni al 31 dicembre 1992 e per i non vedenti.

La circolare richiama anche categorie con regimi di favore, tra cui il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i lavoratori marittimi, i lavoratori di miniere, cave e torbiere, i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi e i marittimi con particolari mansioni. In tali casi la salvaguardia opera rispetto ai requisiti speciali previsti dalle rispettive discipline.

Pensione contributiva e lavoratrici madri

Per la pensione contributiva, il diritto si matura con il requisito anagrafico di 57 anni e con 5 anni di contribuzione, secondo l’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995. Per gli iscritti al Fondo volo il requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni interi di contribuzione effettiva al fondo, fino a un massimo di cinque anni, con possibilità di salvaguardia anche a 52 anni.

Per la salvaguardia del diritto alla pensione contributiva, l’importo della pensione deve raggiungere almeno 1,2 volte l’assegno sociale, sulla base del montante maturato al momento della verifica o al 31 dicembre 2007 se non sia stata richiesta la certificazione preventiva.

Le lavoratrici madri, in caso di pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, possono scegliere tra l’anticipazione dell’età pensionabile di quattro mesi per figlio, fino a 12 mesi, oppure l’applicazione di un coefficiente di trasformazione più favorevole. La circolare precisa che, in sede di certificazione, va chiarito quale beneficio sia prescelto; se la lavoratrice continua a lavorare e al momento del pensionamento ha già compiuto 57 anni, può comunque chiedere il coefficiente più elevato.

Per i soggetti con anzianità assicurativa precedente al 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione contributiva è subordinato all’opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e dalla legge n. 417/2001.

Maggiorazioni contributive e prosecuzione volontaria

La circolare afferma che le maggiorazioni contributive previste per esposizione all’amianto, cecità, sordomutismo, invalidità superiore al 74 per cento, lavori marittimi e lavori di sottosuolo in miniere, cave e torbiere cessate sono utili non solo per il perfezionamento del diritto alla pensione, ma anche per l’esercizio dell’opzione e per la certificazione del diritto. Tale principio discende dalla lettera circolare ministeriale del 6 ottobre 2004.

Un’ulteriore clausola di salvaguardia riguarda i lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 1° marzo 2004: per essi non si applicano i nuovi requisiti anagrafici introdotti dal 1° gennaio 2008, purché l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorra entro il 29 febbraio 2004. Non è necessario che i versamenti volontari siano stati già effettuati entro tale data.

Certificazione del diritto acquisito

La certificazione del diritto, richiesta dall’assicurato all’ente di appartenenza, ha funzione esclusivamente dichiarativa e non costitutiva. Serve a rendere certo il possesso dei requisiti, ma la mancanza di certificazione non preclude la pensione se i requisiti risultano comunque maturati entro il 31 dicembre 2007.

La certificazione non può essere rilasciata quando siano in corso pagamenti rateali per riscatto o ricongiunzione relativi a periodi determinanti per il diritto a pensione. In tali casi è necessario estinguere il debito residuo. Al momento della domanda di pensione, i contributi derivanti da riscatto o ricongiunzione estinti saranno riconosciuti come versati nei periodi cui si riferiscono. La circolare annuncia infine una successiva istruzione procedurale specifica sulla certificazione.

Bonus per il posticipo del pensionamento: destinatari

La seconda parte della circolare riguarda i commi 12-17 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004 e il decreto ministeriale 6 ottobre 2004. Il bonus può essere richiesto dai lavoratori dipendenti del settore privato, anche part-time, iscritti all’AGO o a fondi sostitutivi, che abbiano maturato i requisiti minimi di età e contribuzione per la pensione di anzianità.

Per accedere al beneficio devono coesistere tre condizioni:

  • essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato nel settore privato al momento della richiesta;
  • essere iscritti all’AGO o a un fondo sostitutivo;
  • avere maturato i requisiti previsti dalle tabelle della legge n. 449/1997.

La nozione di settore privato esclude le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Sono quindi esclusi, in linea generale, Stato, enti territoriali, università statali, IACP, camere di commercio, enti pubblici non economici, amministrazioni e aziende del servizio sanitario nazionale, ARAN, agenzie del d.lgs. n. 300/1999, Banca d’Italia, UIC e autorità indipendenti. La circolare fornisce anche indicazioni di classificazione previdenziale per distinguere gli enti pubblici dai soggetti privatizzati, evidenziando che molte società trasformate in spa o enti economici rientrano ormai nel settore privato.

Sono inoltre individuate le gestioni ammesse: Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni sostitutive, inclusi ex fondi elettrici e telefonici, ex enti creditizi pubblici, ex trasporti, dirigenti ex Inpdai ed Fondo Volo. Restano esclusi i fondi esclusivi dell’AGO. Per gli enti privatizzati, la facoltà spetta solo agli iscritti alla gestione INPS, fermo il requisito di appartenenza al settore privato.

Requisiti particolari, esclusioni e casi specifici

Il lavoratore deve aver maturato i requisiti minimi di età e contribuzione previsti per la pensione di anzianità dalla generalità dei dipendenti o dalle categorie agevolate della tabella della legge n. 449/1997. Chi appartiene a regimi che consentono l’accesso anticipato alla pensione di anzianità, come gli iscritti al Fondo volo, può esercitare il bonus solo al raggiungimento dei requisiti generali di legge, non di quelli più favorevoli del proprio fondo.

Sono considerati anche i periodi di contribuzione estera e le maggiorazioni contributive richiamate nella parte prima. Al contrario, chi abbia in corso rateazioni per riscatto o ricongiunzione determinanti non può essere certificato e non può ottenere l’incentivo finché non estingua il debito residuo.

Non possono accedere al bonus:

  • coloro che abbiano già raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia;
  • i titolari di altri trattamenti pensionistici diretti a carico del FPLD, di fondi sostitutivi o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, salvo alcune eccezioni indicate dalla circolare, come pensioni di guerra, pensioni privilegiate INPDAP, pensioni della gestione separata, pensioni di invalidità revocate o assegni di invalidità revocati o scaduti.

Per le categorie con età di vecchiaia inferiore a quella generale, il bonus può essere fruito solo se il lavoratore raggiunge prima il requisito di anzianità contributiva senza aver ancora compiuto l’età pensionabile speciale; il diritto cessa al compimento di quella età più bassa.

Erogazione del bonus e misura dell’importo

La domanda di rinuncia all’accredito contributivo può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti pensionistici. L’effetto decorre, in linea generale, dal mese successivo alla ricezione della domanda da parte del datore di lavoro; se la domanda è ricevuta prima dell’apertura della finestra, la decorrenza coincide con il mese di apertura della finestra.

L’importo del bonus corrisponde alla contribuzione pensionistica che il datore di lavoro non versa, comprensiva della contribuzione aggiuntiva ex articolo 3-ter della legge n. 438/1992, calcolata sull’imponibile previdenziale e al netto di eventuali quote fiscalizzate. La circolare precisa che continuano ad applicarsi le ordinarie regole di determinazione della retribuzione imponibile, comprese quelle relative a premi, mensilità aggiuntive, arretrati e fringe benefit.

Le somme corrisposte al lavoratore non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Il diritto al bonus si consolida con la manifestazione di volontà e la data rilevante è quella di ricezione della domanda da parte del datore di lavoro.

Termini finali e cessazione del beneficio

Il bonus può riguardare i lavoratori che abbiano raggiunto o raggiungeranno i requisiti per la pensione di anzianità entro il 30 giugno 2007, con effetto massimo dalla finestra del 1° ottobre 2007. Per i casi di cumulo contributivo con gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’ultima finestra utile è comunque il 1° ottobre 2007, purché i requisiti siano maturati entro il 31 marzo 2007.

L’ultima erogazione possibile è quella relativa alla retribuzione di dicembre 2007, da corrispondere entro gennaio 2008. Dal 1° gennaio 2008 si ripristina l’obbligo contributivo per i lavoratori ancora in attività che abbiano optato per il bonus, salvo che sia intervenuto il compimento dell’età pensionabile; in tal caso il diritto decade dal mese successivo.

Abrogazione del previgente articolo 75 della legge n. 388/2000

La legge n. 243/2004 ha abrogato l’articolo 75 della legge n. 388/2000, che disciplinava un diverso meccanismo di posticipo del pensionamento con contratto a tempo determinato e diversa gestione della contribuzione IVS. Da tale abrogazione deriva che, dalla data di entrata in vigore della legge n. 243/2004, non è più possibile avvalersi della vecchia facoltà né rinnovare il relativo contratto.

L’ultima decorrenza utile dei contratti stipulati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 2001 è il 1° ottobre 2004. I lavoratori ancora interessati al nuovo bonus, se in possesso dei requisiti, possono esercitarlo alla scadenza del contratto a tempo determinato, purché continuino a trovarsi in costanza di rapporto di lavoro subordinato.

Liquidazione della pensione dopo il bonus

I soggetti che hanno scelto il bonus e che, avendo maturato i requisiti, decidano poi di andare in pensione, devono cessare l’attività lavorativa e presentare domanda in un momento successivo. La decorrenza giuridica della pensione è fissata al mese successivo alla domanda.

L’importo della pensione è quello spettante all’inizio del periodo di rinuncia all’accredito contributivo, calcolato con riferimento all’anzianità maturata fino alla fine del mese precedente la decorrenza del bonus e alle retribuzioni fino a tale data, rivalutate con i coefficienti applicabili all’anno di inizio del bonus. L’importo così determinato va poi maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti fino alla decorrenza della pensione.

Se l’assicurato era già passato dal precedente articolo 75 della legge n. 388/2000 al nuovo bonus, il calcolo della pensione deve riferirsi alle anzianità maturate alla decorrenza del primo contratto a tempo determinato e gli aumenti perequativi vanno computati dalla stessa data.

Contribuzione successiva alla decorrenza del bonus

La circolare considera anche l’ipotesi di contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del bonus ma prima della pensione, ad esempio perché il lavoratore continua a lavorare o riceve accrediti figurativi per malattia, cassa integrazione o disoccupazione. In tali casi la contribuzione dà luogo a un supplemento di pensione, ma resta comunque incorporata nell’unica prestazione da liquidare con la decorrenza prevista.

Punti principali

Salvaguardia del diritto a pensione

La legge n. 243/2004 tutela chi matura entro il 31 dicembre 2007 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina previgente per pensione di vecchiaia, anzianità e pensione contributiva. Per tali soggetti il diritto sorge secondo le regole anteriori alla riforma, indipendentemente dalla decorrenza effettiva della pensione e dalle modifiche normative successive.

Requisiti, categorie e maggiorazioni contributive

La circolare riepiloga i requisiti per lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti a fondi speciali, richiamando discipline particolari per Fondo volo, settore marittimo, miniere/cave/torbiere, non vedenti, invalidi e altre categorie derogatorie. Precisa inoltre che le maggiorazioni contributive previste per specifiche attività o condizioni soggettive sono utili sia per la maturazione del diritto sia per la certificazione del diritto acquisito.

Certificazione del diritto acquisito

L’assicurato può chiedere all’ente la certificazione dell’acquisizione del diritto a pensione; la certificazione ha natura dichiarativa e non costitutiva. Non può essere rilasciata se sono in corso rateazioni per riscatto o ricongiunzione determinanti ai fini del diritto, salvo estinzione del debito residuo. Anche senza certificazione, chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007 conserva il diritto alla liquidazione secondo la normativa previgente.

Bonus per il posticipo del pensionamento

Il bonus è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche part-time, iscritti all’AGO o a fondi sostitutivi, che abbiano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità previsti dalle tabelle della legge n. 449/1997. Consiste nella rinuncia all’accredito contributivo IVS e nel corrispondente pagamento in busta paga delle somme non versate dal datore di lavoro, con esclusione delle pubbliche amministrazioni e di alcuni soggetti già pensionati.

Decorrenza, importo e liquidazione della pensione

La domanda di bonus produce effetti dal mese successivo alla ricezione da parte del datore di lavoro, o dal mese di apertura della finestra se la domanda è pervenuta prima. Il bonus si applica fino al 2007, con ultima erogazione riferita alle retribuzioni di dicembre 2007. L’importo non concorre al reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF. Chi abbia fruito del bonus, cessando il lavoro, può poi ottenere la pensione con decorrenza dal mese successivo alla domanda, in misura pari a quella maturata all’inizio del periodo di esonero, rivalutata con gli aumenti perequativi.

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